Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' joint settlement and mutual withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal extinct following a joint request by both parties to terminate the proceedings. ASCOM GROUP SRL and the Italian Revenue Agency mutually agreed to settle the dispute, effectively withdrawing the lawsuit. Consequently, the court ruled that no further action was necessary on the costs or merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings by declaring a settlement, the court must declare the judgment extinct without addressing the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 26456/2024Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 14777/2026Data pubblicazione 18/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 26456/2024 proposto da:ASCOM GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Claudia Gregori e Matteo Fanni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 5964/13/2024depositata l’8 ottobre 2024.Visto l’atto depositato il 2 febbraio e l’11 maggio 2026 con il quale le parti hanno chiestocongiuntamente l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte resistente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 14/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO