Italian Court dismisses taxpayer appeal for lack of jurisdiction and procedural errors regarding tax collection. The court rejects the claim that the tax authority's own staff should be exempt from lawyer fee reductions. The decision upholds the lower courts' rulings on jurisdiction and fee calculations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Angelo Antonio Torrelli's appeal against a second-instance tax court ruling that declared lack of jurisdiction. The taxpayer argued for the inclusion of specific debt items in a simplified payment plan and questioned interest calculations, while the tax authority maintained the lower courts' decisions were correct. The court rejected claims regarding procedural errors and the application of lawyer fee reductions for public officials, citing established precedent that the tax administration retains the right to claim reduced fees when represented by its own staff.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Art. 91 c.p.c.; In tax proceedings, a declaration of lack of jurisdiction does not preclude the second instance court from addressing merits if the lower court erred in its jurisdictional assessment, and the tax administration is entitled to claim reduced lawyer fees when represented by its own employees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
e-Agenzia Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II gradodell’Abruzzo n. 89/2023 depositata l’1/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere Valeria Chirico.Numero registro generale 17369/2023Numero sezionale 8916/2025Numero di raccolta generale 14683/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con sentenza n. 451/2021 depositata il 06/07/2021, la CTP diL’Aquila rigettava il ricorso proposto da Angelo Antonio Torrelli contro ilprovvedimento n. 0549020190301475400 del 14.6.2019 con il qualel’AdER gli aveva comunicato le somme dovute a seguito della definizioneagevolata ex d.l. 118/19.
Il ricorrente aveva lamentato: l’erratainclusione, nella rateizzazione, della cartella n. 054201300107168665000,oggetto di autonoma precedente istanza di definizione agevolata in unicasoluzione, rimasta inevasa; l’illegittimo calcolo degli interessi di mora,invece non dovuti; l’omessa indicazione analitica degli oneri di riscossione;l’omessa inclusione nella definizione agevolata del carico n.65418014218059005000 infondatamente escluso. La CTP di L’Aquila,convenendo con le argomentazioni prospettate dall’AdER, dichiarava ilproprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario in merito allecartelle relative a crediti della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forenseper contributi, nonché per le violazioni del Codice della strada irrogate daicomuni di L’Aquila e di Avezzano, rigettando il ricorso nel merito, conliquidazione delle spese di lite nella misura di 1.500,00 euro.2.
Con sentenza n. 89/2023 depositata in data 01/02/2023, la CGT diII grado dell’Abruzzo rigettava l’appello presentato dal contribuente,confermando il difetto di giurisdizione già rilevato dalla sentenza di primogrado, la correttezza dell’operato della AdER in merito all’inclusione delcarico oggetto della prima domanda di definizione agevolata nelprovvedimento di evasione della seconda domanda, la idoneità dellamotivazione del provvedimento di definizione agevolata, l’assorbimentonella regolazione delle spese del grado d’appello della censura relativaall’entità delle spese liquidate in primo grado.3.
Avverso la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorsoper cassazione Angelo Antonio Torrelli.Numero registro generale 17369/2023Numero sezionale 8916/2025Numero di raccolta generale 14683/2026Data pubblicazione 18/05/20264. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva al solo finedell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la “violazione dei principi generalidell’ordinamento – error in procedendo -, in relazione all’art. 360, comma1, sub 3 et 4, c.p.c.”, in quanto il giudice di secondo grado “pur avendodichiarato il proprio difetto di giurisdizione, si è pronunciato nel meritodella controversia e sulle altre sottese doglianze riferite alla misura degliinteressi ed oneri di riscossione…”, con conseguente nullità e illegittimitàdella sentenza impugnata.2.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n.4, c.p.c., l’omessa pronuncia sullo sgravio dell’avviso d’accertamento n.TA3010702401/2016, corrispondente alla cartella n.6541801421805900500, il quale era stato escluso dal provvedimento diaccettazione della rottamazione sebbene l’AdER avesse dichiarato in primogrado che detto avviso era stato sgravato dall’Agenzia delle Entrate diL’Aquila e la CTP ne avesse dato atto, senza però pronunciare, comeavrebbe dovuto, la cessazione della materia del contendere.I motivi sono entrambi inammissibili per difetto di interesse adimpugnare e vanno trattati congiuntamente in ragione della coincidenteragione fondante la inammissibilità degli stessi.Il giudice d’appello, conformemente al giudice di primo grado, hadichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rilevando che “…parte dellecartelle per le quali era stata chiesta la c.d. rottamazione ter portanocrediti di pertinenza della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense percontributi ed interessi, per la quale la giurisdizione è del Giudice delLavoro del Tribunale di Roma.
Le altre violazioni ineriscono a violazioni delCdS per le quali la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario e quindi,rispettivamente, al Giudice di Pace del Tribunale di L’Aquila ed Avezzano.Numero registro generale 17369/2023Numero sezionale 8916/2025Numero di raccolta generale 14683/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ne consegue che ogni controversia deve (essere) risolta presso altregiurisdizioni stante la carenza di questa Commissione.”.Avverso tale statuizione il ricorrente non ha svolto alcuna specificacensura, limitandosi a dolersi, con il primo motivo, dell’esame, da partedel giudice, di questioni che, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione,non andavano esaminate.
Ciò in quanto, dichiarando il proprio difetto digiurisdizione, la CGT si è spogliata della potestas iudicandi sul merito dellacontroversia, sicché le successive argomentazioni attinenti al meritodevono ritenersi rese ad abundantiam, con conseguente insussistenzadell’interesse del ricorrente all’impugnazione, essendo la relativapronuncia di merito inutiliter data (Cass. n. 22088/2024, che richiamaCass. n. 17004/2015; Cass. S.U. n. 15122/2013; Cass. S.U. n.3840/2007; Cass. n. 27049/2014; Cass. S.U. n. 24469/2013; Cass. n.30393/2017).In ragione di quanto appena evidenziato, il ricorrente nemmeno puòdolersi, con specifico riferimento al secondo motivo, di una omessapronuncia da parte del giudice d’appello spogliatosi della potestasiudicandi, senza che sulla statuizione relativa al difetto di giurisdizione siastata mossa alcuna censura.Va inoltre ribadito che, come più volte statuito da questa Corte,l’interesse ad impugnare - rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio in quanto declinazione del più generale interesse ad agire- siidentifica nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronunciacensurata (non allegata né nel primo né nel secondo motivo di ricorso),non essendo perciò ravvisabile nel mero interesse astratto ad una piùcorretta soluzione di una questione giuridica (Cass. n. 19098/2023, cherichiama Cass., n. 28307/2020;
Cass., n. 3991/2020; Cass. S.U., n.12637/2008).3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n.3, c.p.c. la violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto, nella prospettazioneNumero registro generale 17369/2023Numero sezionale 8916/2025Numero di raccolta generale 14683/2026Data pubblicazione 18/05/2026del ricorrente, “all’amministrazione pubblica, che si difende in giudizio amezzo di un proprio funzionario, non spetta alcun compenso professionalema solo il rimborso delle spese vive sostenute per il giudizio, sedebitamente provate.”.Il motivo è manifestamente infondato.Esso pretermette l’esistenza, nel processo tributario, di una specificadisposizione che prevede l'applicazione della tariffa vigente per gliavvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari ivi previsti, nelcaso di difesa tecnica garantita da personale dipendente dell'Enteimpositore (art. 15, comma 2 sexies, che ha sostituito il previgente art 15,comma 2 bis, d.lgs. n. 546/1992).
A tal proposito, questa Corte haripetutamente affermato che “Nel processo tributario, all'Amministrazionefinanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o dapropri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione dellespese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffaovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti percento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento aicompensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto dadetto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenutie dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti chesiano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo. (Cass.
Sez. 5,10/01/2024, n. 1019; Cass. Sez. 5, 11/10/2021, n. 27634; Cass. Sez. 5,17/09/2019, n. 23055).” (Cass. n. 14445/2025, nonchè, ex plurimis,Cass., n. 1019/2024; Cass., n. 27634/2021; Cass., n. 24293/2020; Cass.,n. 23055/2019; Cass., n. 24675/2011; Cass., n. 5957/2007; Cass., n.15546/2004; Cass., n. 15858/2001).Il ricorso va pertanto rigettato, nulla dovendosi disporre sulle spesedel presente giudizio in assenza di rituale costituzione della controparte.Numero registro generale 17369/2023Numero sezionale 8916/2025Numero di raccolta generale 14683/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data16.12.2025.Il PresidenteLiberato Paolitto