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Decreto — n. 14654/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14654/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14654/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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essa-ricorrente-controAgenzia Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.2751/2025 depositata il 29/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14654/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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anticipo delle spese rimborso delle spese spese di gratuito patrocinio indennità per menomazione dell'integrità indennità di patrocinio diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

essa-ricorrente-controAgenzia Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.2751/2025 depositata il 29/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 24954/2025Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 14654/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO