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Ordinanza Interlocutoria — n. 14528/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 14528/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14528/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCARMELINA ADAMO unitamente all’avvocato FRANCESCO SPINATO-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrenti-controREGIONE LOMBARDIA in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTIANO BOSIN unitamenteall’avvocata CATIA CARLA GATTO-controricorrente-Numero registro generale 944/2025Numero sezionale 2305/2026Numero di raccolta generale 14528/2026Data pubblicazione 16/05/2026avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOdella LOMBARDIA n. 1513/2024 depositata il 23/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera Raffaella Brogi.Rilevato che:1.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 14528/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Con memoria depositata in data 26/02/2026 la ricorrente ha esposto diaver presentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 87,legge n. 199 del 2025, chiedendo la sospensione del giudizio.Considerato che:1. La società ricorrente ha prodotto, in allegato alla memoria depositata indata 26/02/2026, ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesionealla definizione agevolata (cd. rottamazione quinquies) e che l’art. 1,comma 92, stabilisce che entro il 30 giugno 2026, l'agente dellariscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione dicui al comma 86 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai finidella definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essereinferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.2.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale sospensione dell'istruzione abbandono del procedimento sospensione della procedura di fallimento cessazione dei pagamenti sospensione dei dazi doganali
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Testo completo

ale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCARMELINA ADAMO unitamente all’avvocato FRANCESCO SPINATO-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrenti-controREGIONE LOMBARDIA in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTIANO BOSIN unitamenteall’avvocata CATIA CARLA GATTO-controricorrente-Numero registro generale 944/2025Numero sezionale 2305/2026Numero di raccolta generale 14528/2026Data pubblicazione 16/05/2026avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOdella LOMBARDIA n. 1513/2024 depositata il 23/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera Raffaella Brogi.Rilevato che:1.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con lasentenza n. 1513/2024 depositata in data 23/05/2024, ha respintol’appello proposto da DGCM Snc di Groza Daniel e Munca Sandu Claudiucontro la sentenza n. 1962/2023 con la quale la Corte di giustiziatributaria di primo grado di Milano aveva respinto il ricorso contro l’avvisodi intimazione.2. Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha propostoricorso in cassazione con sei motivi.3. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché laRegione Lombardia si sono costituite con controricorso.4.

Con memoria depositata in data 26/02/2026 la ricorrente ha esposto diaver presentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 87,legge n. 199 del 2025, chiedendo la sospensione del giudizio.Considerato che:1. La società ricorrente ha prodotto, in allegato alla memoria depositata indata 26/02/2026, ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesionealla definizione agevolata (cd. rottamazione quinquies) e che l’art. 1,comma 92, stabilisce che entro il 30 giugno 2026, l'agente dellariscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione dicui al comma 86 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai finidella definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essereinferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.2.

Il collegio ritiene, quindi, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo indata successiva al 30/06/2026, al fine di verificare il riscontrodell’amministrazione finanziaria sull’istanza di adesione del contribuente,Numero registro generale 944/2025Numero sezionale 2305/2026Numero di raccolta generale 14528/2026Data pubblicazione 16/05/2026invitando la parte ricorrente a depositare, sollecitamente, la rispostadell’amministrazione finanziaria, non appena in suo possesso, anche primadella fissazione della data della prossima adunanza camerale. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo in data successiva al 30/06/2026, invitandola parte ricorrente a depositare, sollecitamente, la rispostadell’amministrazione finanziaria, non appena in suo possesso, anche primadella fissazione della data della prossima adunanza camerale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente