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Decreto — n. 14430/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14430/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14430/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato Antonio Stefano PalazzocontroAgenzia Delle Entrate - Ufficio Di Taranto, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale DelloStatononché controAgenzia Delle Entrate e Riscossione Gia' Equitalia Sud S.p.a.avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Puglia sez.dist. Taranto n.1047/28/2022 depositata il14/04/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositatodocumentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativopagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi aiquali si riferisce la dichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sonoestinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nelcorso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 14430/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Puglia sez.dist. Taranto n.1047/28/2022 depositata il14/04/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositatodocumentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativopagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi aiquali si riferisce la dichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sonoestinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nelcorso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

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Testo completo

ato Antonio Stefano PalazzocontroAgenzia Delle Entrate - Ufficio Di Taranto, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale DelloStatononché controAgenzia Delle Entrate e Riscossione Gia' Equitalia Sud S.p.a.avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Puglia sez.dist. Taranto n.1047/28/2022 depositata il14/04/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositatodocumentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativopagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi aiquali si riferisce la dichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sonoestinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nelcorso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 12/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino