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Decreto — n. 14427/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal process extinguished due to agreement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 14427/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer had agreed to the tax assessment under the simplified procedure of Law 197/2022. The Regional Tax Commission confirmed that all documentation for the agreement was filed, resulting in the perfection of the simplified definition and the absence of any denial of consent. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs of the extinguished process to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer agrees to a tax assessment under the simplified procedure provided by Law 197/2022, the administrative process is automatically extinguished without the need for a formal denial of consent.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified procedure agreement Law 197 2022 administrative process termination taxpayer consent requirement

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod.

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Testo completo

’AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOControBELLOPEDE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato ASTOLFO PELLEGRINIunitamente agli avvocati RAFFAELE DI TELLA e GAETANO SANTAGATAavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n.6414/06/2017 depositata il 03/07/2017, pronunciata con riferimento ad un attoimpositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal qualerisulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego aisensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 12/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino