Decreto — n. 14426/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controImmgen 84 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Tardella unitamenteall’avvocato Giuseppe Marini-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roman.4533/2021 depositata il 13/10/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14426/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Tardella unitamenteall’avvocato Giuseppe Marini-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roman.4533/2021 depositata il 13/10/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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sentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controImmgen 84 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Tardella unitamenteall’avvocato Giuseppe Marini-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roman.4533/2021 depositata il 13/10/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 9588/2022Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 14426/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00.Così deciso in Roma, il 14/05/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO