Italian tax appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the case and preventing cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the plaintiff formally withdrew the lawsuit on January 22, 2026. The underlying dispute involved a tax assessment of €151,000 regarding undeclared capital gains from a property sale in 2007. The court ruled that such a withdrawal automatically terminates the proceedings and precludes the allocation of costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022: A plaintiff's withdrawal from an appeal extinguishes the judicial proceedings and prevents the allocation of costs, as the act lacks an accepting character and eliminates the interest in contesting the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
tù di procura specialedepositata in data 22 gennaio 2026;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– resistente –EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona dellegale rappresentante pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledel Lazio n. 6958/2016, depositata il 16 novembre 2016;Numero registro generale 13146/2017Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 14399/2026Data pubblicazione 15/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 4 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.Valentino Lenoci;1.
Barcaccia Giuseppina impugna per cassazione la sentenzadella C.T.R. del Lazio n. 6958/2016, depositata il 16 novembre2016, con la quale era stato parzialmente accolto l’appelloproposto da Barcaccia Giuseppina avverso la sentenza dellaC.T.P. di Roma, che aveva invece rigettato i ricorsi (poi riuniti)proposti dalla stessa Barcaccia avverso l’avviso bonario diinvito al pagamento n. 09777-2013-00005938-000, e avversola comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978-2014-00003686-000, per mancato pagamento di n. 3 cartelledi pagamento, scaturenti, a sua volta, dall’avviso diaccertamento n. TK501P506143/2012, relativo alla mancatadichiarazione della plusvalenza, accertata in € 151.000,00 perl’anno d’imposta 2007, a seguito della compravendita di unfabbricato per un valore dichiarato di acquisto di € 42.000,00,ed un valore dichiarato di vendita di € 193.000,00.2.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli finidella partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art.370, comma 1, c.p.c.L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.3. E’ stata fissata per la discussione del ricorso l’adunanza incamera di consiglio del 4 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, avendoparte ricorrente rinunciato al ricorso, giusta dichiarazionedepositata in data 22 gennaio 2026, a seguito di adesione allaR.G. N. 13146/2017 2Cons. est.
Valentino LenociNumero registro generale 13146/2017Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 14399/2026Data pubblicazione 15/05/2026definizione agevolata dei ruoli di cui all’art. 1, commi 231 ss.,l. n. 197/2022.Tale rinuncia produce l'estinzione del processo anche inassenza di accettazione, non avendo tale atto carattere"accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e,determinando il passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastarel'impugnazione (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140)Ne consegue che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve esseredichiarata l’estinzione del giudizio.Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate svoltoRiscossione rimasta intimata.Non sussistono, inoltre, le condizioni processuali di cui ald.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater,perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigettodell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o diimprocedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva oanalogica.
P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. Roberta Crucitti)R.G. N. 13146/2017 3Cons. est. Valentino Lenoci