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Ordinanza — n. 14358/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayer appeal, ruling waste tax is taxable and exempt from VAT unlike private fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14358/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had incorrectly applied VAT to a waste tax bill. The taxpayer argued the waste tax (TARI) is a public levy, whereas the lower court had treated it as a private fee similar to TIA 2. The court distinguished the two, affirming that TARI is purely tributary and therefore exempt from VAT, while TIA 2 is privatistic and subject to VAT.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 641 e ss. L. 147/2013; Art. 1, 2 e 3 d.P.R. 633/1972: The Court of Cassation establishes that the waste tax (TARI) possesses a purely tributary nature and is consequently exempt from Value Added Tax (VAT), distinguishing it from private fees like TIA 2 which are subject to VAT.

Parole chiave

Generato dall'IA
waste tax nature VAT exemption tributary vs privatistic tax commission appeal Cassation ruling

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 641 e ss. L. 147/2013
n.152/2006, come interpretato dall’art. 14, comma 33, del d.l.
Art. 1, 2 e 3 d.P.R. 633/1972
147/2013 e all’art. 1, 2 e 3 d.P.R. 633/1972» per avere iGiudici di appello fatto erratamente riferimento alla “Tia 2” prevista dallalegge n.
Art. 238 d.lgs. n. 152/2006
394399/2016contenesse tutti i dati e gli elementi idonei a fornire al contribuente ogniinformazione sul tributo e che la tariffa di cui all’art. 238 del d.
Art. 14, comma 33 d.l. n. 78/2010
n.152/2006, come interpretato dall’art. 14, comma 33, del d.l.
Art. 1, 3, 4, commi 2 e 3 d.P.R. n. 633/1972
n.152/2006, come interpretato dall’art. 14, comma 33, del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8631 del 7 maggio 2020
Cass. S.U. n. 11290 del 29 aprile 2021
Cass. n. 10900 del 25 aprile 2025

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Testo completo

v. Lorenzo Prosperi Mangili;- Ricorrente -controETRA S.p.a. Energia Territorio Risorse Ambientali, C.F.: 03278040245, inpersona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Francesco Rondello presso il cui studio in Padova, PiazzaleStazione n. 6, è elettivamente domiciliata;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 363/2020 emessa dalla Commissione tributariaregionale del Veneto, sez. 1, depositata in data 9/9/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.ssa MargheritaLibri;1.

Forte Erico impugna la sentenza della Commissione tributariaNumero registro generale 7573/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 14358/2026Data pubblicazione 15/05/2026regionale del Veneto, che ha accolto l’appello proposto da Etra S.p.a.,società concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Asiago,avverso la pronuncia n. 248/02/2017 della Commissione tributariaprovinciale di Vicenza e, in riforma della stessa, ha rigettato il ricorsoproposto dal contribuente avverso la richiesta di pagamento – recante lafattura n. 384399/2016 - inviata in data 13 aprile 2016, relativamente allatassa sui rifiuti riferita al periodo agosto 2015 – dicembre 2016, perl’importo complessivo di euro 163,87.La Commissione regionale ha ritenuto che la fattura n. 394399/2016contenesse tutti i dati e gli elementi idonei a fornire al contribuente ogniinformazione sul tributo e che la tariffa di cui all’art. 238 del d. lgs. n.152/2006, come interpretato dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avesse naturaprivatistica e fosse pertanto soggetta a IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4,commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Ha inoltre aggiunto che ilcontribuente aveva riconosciuto la correttezza della somma, con PECinviata alla società concessionaria in data 14/6/2016, in tal mododimostrando di essere perfettamente a conoscenza dei termini dellapretesa impositiva.3. Con ricorso notificato tramite servizio postale in data 8 marzo2021, il contribuente impugna detta sentenza, formulando due motivi edepositando, in prossimità dell’adunanza camerale, memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ.4. Etra S.p.a. notifica in data 16 aprile 2021 tramite postaelettronica certificata controricorso, concludendo per l’inammissibilità el’infondatezza dell’impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «Ex art. 360,co.1, n.

3) c.p.c. (come richiamato dall’art. 62 D. Lgs. n. 546/1992):violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 1, commaNumero registro generale 7573/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 14358/2026Data pubblicazione 15/05/2026641 e ss. L. 147/2013 e all’art. 1, 2 e 3 d.P.R. 633/1972» per avere iGiudici di appello fatto erratamente riferimento alla “Tia 2” prevista dallalegge n. 152/2006, laddove la fattura oggetto del giudizio si riferisce auna pretesa impositiva che riguarda la Tari. Deduce il contribuente che laTia 2 ha natura privatistica, mentre la TARI ha invece, come affermatodalla giurisprudenza di legittimità, natura di tributo e non costituisce ilcontrovalore effettivo del servizio; essa è dovuta indipendentementedall’assenza o dall’irregolarità del servizio di raccolta rifiuti, fatte salve leriduzioni previste dalla legge entro limiti prefissati, ai sensi dell’art. 1,commi 656 e 657 l. n. 147/2013.

Ne consegue, ad avviso delcontribuente, che la pretesa impositiva è esente dal pagamento dell’IVA.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica «Ex art.360, co.1, n.

5) c.p.c., come richiamato dall’art. 62 D. Lgs. n. 546/1992:omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione fra le parti.», che la Commissione tributaria regionale non haconsiderato il fatto – documentato con la memoria del 6.3.2020 – che ilComune non ha mai istituito un sistema di misurazione dei rifiuti prodottidalle singole utenze, sicché non può porsi in termini di corrispettivo econtrovalore alcun rapporto con la quantità di rifiuti prodotti.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento della restantecensura.3.1.

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilitàsollevate dalla società controricorrente, essendo il ricorso rispettoso delprincipio di specificità e dovendo ritenersi in esso adeguatamenterappresentate, in uno al quadro normativo di riferimento, leargomentazioni che, in punto di fatto e di diritto, sorreggono i motiviaddotti a fondamento del gravame, con l’indicazione di quelle, reputatenon condivisibili, sottese alla sentenza impugnata, oggetto di criticadettagliata, con l’enucleazione coerente ed appropriata, delle questionigiuridiche da risolvere ai fini della decisione (in ordine al principio diNumero registro generale 7573/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 14358/2026Data pubblicazione 15/05/2026specificità ed alle condizioni che devono ricorrere ai fini della suaosservanza, Cass. n. 22539/24 e, in senso sostanzialmente conforme,Cass. n. 16618/25).Parimenti da disattendere è l’eccezione di inammissibilità formulatasul presupposto della formulazione del primo motivo di ricorso in terminidiversi e non sovrapponibili rispetto al contenuto della censura, riferitaalla questione della legittimità dell’applicazione dell’IVA alla TARI, comeprospettata nel ricorso di primo grado.

Va invero osservato che ilcontribuente ha formulato un motivo di ricorso fondato sulla medesimaquestione – l’applicabilità dell’IVA sul tributo dovuto in relazione alservizio di raccolta rifiuti – già enunciata a fondamento del ricorsointroduttivo, e sviluppata con ulteriori argomentazioni purtuttaviariconducibili al medesimo tema della compatibilità dell’imposizione IVArelativamente alla TARI.3.2. Passando alla disamina del motivo, va premesso che la richiestadi pagamento ha ad oggetto la Tari relativa all’anno di imposta2015/2016.L'applicazione della tariffa integrata ambientale (cd.

T.I.A.

2) daparte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo,compreso tra il 1° luglio 2010 - data a partire dalla quale il legislatore haconsentito l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cuial comma 6 dell'art. 238 del d. lgs. n. 152/2006 - e il 31 dicembre 2012.Secondo la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 14,comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, testualmente, recita: "Ledisposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non ètributaria”, la T.I.A. 2 aveva natura privatistica e di corrispettivo, inquanto correlata all’effettiva produzione di rifiuti e dovuta soltanto in taleevenienza, così da doversi assoggettare ad IVA l’importo a tale titoloNumero registro generale 7573/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 14358/2026Data pubblicazione 15/05/2026corrisposto, ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del1972 (Cass.

S. U. n. 8631 del 7 maggio 2020).Secondo l’univoco indirizzo interpretativo di questa Corte, la tassasui rifiuti (TARI) ha invece natura pacificamente tributaria (Cass., S.U. n.11290 del 29 aprile 2021) e quindi, a differenza della TIA 2, non è dovutaIVA sul relativo importo (recentemente, Cass. n. 10900 del 25 aprile2025, in relazione all’affermata natura tributaria della TIA 1, come la TARInon soggetta a IVA).4. La Commissione tributaria regionale ha dunque errato nel ritenerecorrettamente esposta l’IVA nella fattura trasmessa al contribuente,considerando il tributo richiesto come avente natura privatistica eapplicando alla TARI disposizioni riferite alla Tia 2.5.

Resta, come anticipato, assorbito nelle valutazioni che precedonoil secondo motivo, concernente le ricadute in tema di IVA del regime TARIadottato dal Comune.6. Il ricorso, in conclusione, deve essere, per le ragioni fin quiesposte, accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa, nonoccorrendo ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, aisensi dell'articolo 384, secondo comma, c.p.c., con l’accoglimento delricorso originario del contribuente nei limiti in cui è stata contestata ladebenza dell’IVA.7. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie, perquanto di ragione, il ricorso originario del contribuente, dichiarando nondovuta l’IVA.Condanna Etra S.p.A. al pagamento delle spese dell’intero giudizio cheliquida: per il giudizio di primo grado, nella misura di euro 400,00 perNumero registro generale 7573/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 14358/2026Data pubblicazione 15/05/2026compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, per ilgiudizio di secondo grado, nella misura di euro 400,00 per compensi, oltreIva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, per il giudizio dilegittimità, nella misura di euro 500,00 per compensi, oltre Iva, Cpa erimborso spese generali, e di euro 200,00 per esborsi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia