Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing the State, did not act within the timeframe required by law, while the respondent, Arnone, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the proceedings terminated, awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controArnone Vincenzo Aurelio, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ielounitamente all’avvocato Giuseppe Panepinto-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilian.1527/2018 depositata il 09/04/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 30209/2018Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 14354/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli