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Ordinanza — n. 14264/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects parish claim for religious building category, ruling tax office's typological classification prevails.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14264/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the appellate court's decision that favored the parish's request to reclassify a building as a religious facility. While the parish argued the property was exclusively used for pastoral activities, the Court held that tax classification depends on intrinsic typological characteristics rather than specific usage or ownership. Consequently, the Court ruled that the building's features align with a recreational category, not a religious one, and dismissed the parish's original appeal.

Regesto Legislator

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Art. 6, 61, 62 d.P.R. n. 1319/1966; The tax office's classification of an immovable unit based on its intrinsic typological characteristics prevails over arguments regarding specific religious usage or functional pertinence to a church.

Parole chiave

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tax classification catastale category religious buildings typological characteristics recreational function Cassation ruling property assessment

Disposizioni normative citate

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Art. 6, 61, 62 d.P.R. n. 1319/1966
Va premesso che l’art. 61 del d.P.R.
Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio ha censurato la sentenzaimpugnata denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, first paragraph, no. 5, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio ha censurato la sentenzaimpugnata denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n.

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Testo completo

sentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controParrocchia San Giovanni Battista A Vicchio in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RobertoLuca Lobuono Tajani unitamente agli avvocati Laura Castaldi, Nicola LeoneDe Renzis Sonnino-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 950/2020 depositata il 10/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere Fabio Di Pisa.Numero registro generale 15187/2021Numero sezionale 2799/2026Numero di raccolta generale 14264/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

Con avviso di accertamento notificato in data 2 agosto 2017 l’Agenziadelle Entrate rettificava il classamento dell’unità immobiliare urbana postanel comune di Vicchio, Via Aldo Moro e variava la categoria in C/2 - classe5 mq. 434, R.C. €. 2.443,15 parificata alla Categoria C/4 del Comune diBorgo San Lorenzo, non ritenendo congrua quella di E/7, R.C. €. 9.210,00proposta con DOCFA presentata il 25/07/2016 dalla Parrocchia SanGiovanni Battista a Vicchio.2. A seguito dell’impugnazione del menzionato avviso, la CTP di Firenze,con la sentenza n. 592/1/2018, accoglieva il ricorso proposto dalla suddettaParrocchia e tale sentenza veniva confermata dalla CTR Toscana con lapronunzia n. 950/4/2020.3.

I giudici di appello, in particolare, osservavano che poiché nella speciel'edificio in questione era stato vincolato a scopi esclusivamente pastorali inforza dell'obbligo assunto dalla parrocchia di San Giovanni Battista a Vicchionei confronti della Conferenza Episcopale Italiana CEI, oggetto di unascrittura privata il 28 settembre 2016 regolarmente trascritta, dovevaritenersi che trattavasi di locali pertinenziali rispetto alla chiesa, cuicorrettamente andava attribuita, in catasto, la categoria E/7.4. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto, sulla base didue motivi, ricorso per cassazione, cui ha resistito la Parrocchia SanGiovanni Battista a Vicchio con controricorso e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio ha censurato la sentenzaimpugnata denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 61 e 62 d.P.R.Ha rilevato che posto che le unità immobiliari vengono censite in base alleloro caratteristiche tipologiche indipendentemente dal soggetto intestatarioe dall’utilizzo specifico e che la categoria “E/7 – Fabbricati destinati all’usopubblico dei culti, comprende esclusivamente i luoghi di culto pubblici, ossiaaperti a tutti coloro che professano una determinata confessione religiosa eNumero registro generale 15187/2021Numero sezionale 2799/2026Numero di raccolta generale 14264/2026Data pubblicazione 14/05/2026che risulta coerente con le caratteristiche intrinseche dell’immobile, nel casoin questione trattandosi di u.i. costituita da aule per la catechesi, la stessaera del tutto assimilabile ad un immobile per funzione ricreative per la qualela normativa catastale prevede il classamento in categoria C/4, facendopresente che, nel caso di specie, non essendo prevista nel Comune diVicchio la categoria C/4, all’unità era stata attribuita la categoria C/2 percomparazione con il quadro di tariffa del comune di Borgo San Lorenzo dovela categoria C/4 è invece presente, il tutto come stabilito dall’art. 11, comma2, D.L. 14/3/1988.1.1.

Tale motivo è fondato.1.2. Va premesso che l’art. 61 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142(portante il «Regolamento del nuovo catasto edilizio urbano») recita: «Ilclassamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unitàimmobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sulreddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classiprestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuniconfronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformiod analoghe.

Le unità immobiliari urbane devono essere classate in basealla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto delclassamento»; a norma del successivo art. 62 del medesimo decreto: «Ladestinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudinilocali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare».1.3. Orbene il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di unimmobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituiscel'oggetto secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristicheoggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della cd. "destinazione ordinaria" (vedi Cass. 3894/2019;

Cass.n. 22226/2018; Cass. n. 12025/2015 e Cass. 12025/2005). A tal riguardova rilevato che le unità immobiliari devono essere censite in base alle lorocaratteristiche tipologiche indipendentemente dal soggetto intestatario eNumero registro generale 15187/2021Numero sezionale 2799/2026Numero di raccolta generale 14264/2026Data pubblicazione 14/05/2026dall’utilizzo specifico, tutto ciò nel rispetto di quanto previsto dagli art. 6,61 e 62 D.P.R. 1142/69 per come interpretati dalla giurisprudenza dilegittimità.1.4. La categoria E7 rientra nel più ampio gruppo catastale E, che includeimmobili destinati a un utilizzo pubblico o di interesse collettivo, comeprevisto dal d.P.R. 1142/1949 che disciplina il Catasto Fabbricati.

In questocontesto, i fabbricati di culto sono quegli edifici destinati all’eserciziopubblico delle funzioni religiose.Nello specifico, la categoria E7 comprende chiese, cattedrali ed edifici diculto in generale, anche quando risultano di proprietà privata, purché sianoeffettivamente destinati a tali finalità. L’elemento determinante non è quindila titolarità dell’immobile, ma il suo utilizzo concreto come luogo dedicato alculto religioso, nel rispetto della normativa catastale vigente.Per essere classificati nella categoria E7, gli immobili devono rispettareprecisi requisiti legati alla loro funzione.

Non basta che un edificio abbiacaratteristiche architettoniche assimilabili a quelle religiose: è fondamentaleche sia stabilmente e concretamente utilizzato come spazio per attività diculto.1.5. Come rilevato dall’ufficio, in linea generale, sono censibili nellacategoria E/7, qualora dichiarati al catasto edilizio urbano per eventualiesigenze di natura civilistica, gli edifici o porzioni di edifici destinatiall’esercizio pubblico dei culti, quali le chiese, i santuari, le cappelle (ecc.),nonché i templi di ogni confessione religiosa, comprese le sacrestie e glialtri locali incorporati alle chiese ed ai templi, se funzionali alla custodia diciò che, direttamente o indirettamente, serve all’esercizio dei culti o altrattenimento dei Ministri del culto per i loro esercizi spirituali, conesclusione delle abitazioni e delle altre destinazioni non strettamenteconnesse.1.6.

Osserva questa Corte che la prospettazione della parte contribuenteper cui l’immobile è stato realizzato esclusivamente per lo svolgimento diNumero registro generale 15187/2021Numero sezionale 2799/2026Numero di raccolta generale 14264/2026Data pubblicazione 14/05/2026l’adeguato svolgimento, da parte della Parrocchia, delle attività di religionee di culto (in particolare dell’insegnamento della religione cristiana) infavore di una comunità parrocchiale non appare, dunque, decisivo,occorrendo tenere conto della circostanza che, nel caso specifico, l’unitàimmobiliare per le sue caratteristiche intrinseche, quali evidenziatedall’Ufficio, è del tutto assimilabile ad un immobile per funzione ricreativeper il quale la normativa catastale prevede il classamento in categoria C/4,a nulla rilevando, a fini catastali, il concreto utilizzo del bene quale“pertinenza” della Parrocchia.1.7.

Ne discende l’erroneità delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici diappello, i quali non si sono conformati ai principi sopra richiamati.2. In conclusione apparendo corretta la classificazione operata dall’ufficio inrelazione alle caratteristiche tipologiche dell’ u.i. de qua, il primo motivo diricorso va accolto, rimanendo assorbito il secondo motivo in forza del qualel’Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza impugnata, denunciando,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. omesso esame di unpunto decisivo della controversia rilevando che la CTR avevacompletamente omesso di considerare la fondamentale circostanza(evidenziata dall’Ufficio fin dal primo grado di giudizio) che “fabbricati conil medesimo utilizzo e conformazione presenti nello stesso Comune diVicchio o nei comuni limitrofi, risultavano censiti in categoria C/2 parificataalla C/4 o nella stessa categoria C/4.3.

La sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso,assorbito il secondo, va, dunque, cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigettodell’originario ricorso proposto dalla Parrocchia contribuente.3.1. Le spese dei giudizi di merito nonché quelle del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 15187/2021Numero sezionale 2799/2026Numero di raccolta generale 14264/2026Data pubblicazione 14/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originarioricorso della contribuente;condanna la parte controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese processuali liquidate in euro 4.400,00 per il primogrado di giudizio, in euro 5.300,00 per il giudizio di appello ed in euro4.035,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 marzo 2026IL PRESIDENTE(ANGELO MATTEO SOCCI)