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Ordinanza — n. 14254/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassation dismisses appeal due to failure to notify hearing date violating defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14254/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision regarding a tax assessment against a sports association. The lower court erroneously found the association had not constituted itself in appeal, ignoring evidence of submitted counter-arguments, which led to a failure to notify the hearing date. The Court ruled that omitting this essential notification violates the right to defense and the principle of contradiction, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 24 Cost.; Art. 31 d.lgs. n. 546/1992: The failure to communicate the hearing date at least thirty days prior to the discussion determines the nullity of the decision, as it violates the essential function of guaranteeing the right of defense and the principle of contradiction.

Parole chiave

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tax assessment nullity failure to notify hearing right of defense violation principle of contradiction procedural nullity tax appeal procedure omitted notification rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
4, c.p.c., la violazione dell’art. 24Cost.
Art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
e dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992 ed assume la nullità dellaCons.
Art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtùdel richiamo operato dall'art. 61 d.lgs.
Art. 112 c.p.c.
4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c.
Art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
Vanno trattati congiuntamente e preliminarmente il primo ed ilquarto motivo del ricorso.1.1 Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/07/2018, n. 18279
Cass. 21/07/2022, n. 22890
Rosanna Angarano 3Numero registro generale 21009/2018Numero sezionale 3433/2026Numero di raccolta generale 14254/2026Data pubblicazione 14/05/2026rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi delgiudizio (Cass. 21/07/2022, n. 22890; Cass.
Cass. 30/12/2014, n. 27496
22890; Cass. 30/12/2014, n. 27496).Tale condizione, tuttavia, non può ritenersi integrata nellafattispecie in esame, atteso che l’erronea supposizione che lacontribuente fosse rimasta contumace in appello, ha portato adignorare completamente le difese spese dalla stessa.3.
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Testo completo

entata e difesa dall’Avv. ValentinaDe Pasquale– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 42/2018,depositata l’08/01/2018;Numero registro generale 21009/2018Numero sezionale 3433/2026Numero di raccolta generale 14254/2026Data pubblicazione 14/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22aprile 2026 dal Consigliere Rosanna Angarano.1. A seguito di verifica fiscale e di processo verbale di constatazione(p.v.c.), l’Agenzia delle entrate notificava alla Centro Ippico TrekkingClub Associazione Sportiva Dilettantistica avviso di accertamento conil quale, per l’anno di imposta 2009, contestava lo svolgimento diricavi accertati con metodo induttivo.L’Associazione impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. diRoma deducendo sia vizi formali che l’infondatezza nel merito delrecupero fiscale.La C.t.p. accoglieva il ricorso.

Premesso che l'accertamentocompiuto era di natura induttiva e si era fondato su standard epresunzioni semplici, affermava l'illegittimità dell’atto impositivo inquanto non preceduto dalla instaurazione del contraddittorio. Lasentenza veniva riformata in accoglimento dell’appello spiegatodall’Amministrazione. La C.t.r., in particolare, escludeval’obbligatorietà del contraddittorio preventivo e, rigettati gli ulteriorimotivi relativi a vizi di forma, riteneva l’atto impositivo legittimo anchenel merito del recupero.L’Associazione ricorre per cassazione avversa la sentenza di cuiall’epigrafe, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vanno trattati congiuntamente e preliminarmente il primo ed ilquarto motivo del ricorso.1.1 Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 24Cost. e dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992 ed assume la nullità dellaCons. est. Rosanna Angarano 2Numero registro generale 21009/2018Numero sezionale 3433/2026Numero di raccolta generale 14254/2026Data pubblicazione 14/05/2026sentenza stante «l’omessa notifica dell’avviso di convocazione»nonostante si fosse ritualmente costituita in giudizio con il depositodell’atto di controdeduzioni in data 20 settembre 2016.1.2.

Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c. e deduce la nullità della sentenza per aver omesso di pronunciarsisu quanto dedotto nelle controdeduzioni di appello, avendoerroneamente ritenuto che non vi fosse stata costituzione in appello2. I motivi sono fondati.2.1. La C.t.r., in sentenza, ha dichiarato che l’Associazione non siera costituita in grado di appello. La circostanza, tuttavia, trovasmentita in fatto in quanto risulta dagli atti allegati al ricorso la ricevutadi deposito delle controdeduzioni appello.

L’erronea assunzione dellamancata costituzione ha avuto come logica conseguenza la mancatacomunicazione della data di udienza.2.2. La comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtùdel richiamo operato dall'art. 61 d.lgs. cit., adempie ad un'essenzialefunzione di garanzia del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almenotrenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione,determina la nullità della decisione comunque pronunciata (tra le tanteCass. 11/07/2018, n. 18279).Invero, si è anche precisato che alla cassazione della sentenza puòseguire la decisione della causa nel merito da parte della SupremaCorte, ma solo ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fattoe debba essere risolta una questione di mero diritto, atteso che ilprincipio costituzionale della ragionevole durata del processo impediscedi adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per ilCons. est.

Rosanna Angarano 3Numero registro generale 21009/2018Numero sezionale 3433/2026Numero di raccolta generale 14254/2026Data pubblicazione 14/05/2026rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi delgiudizio (Cass. 21/07/2022, n. 22890; Cass. 30/12/2014, n. 27496).Tale condizione, tuttavia, non può ritenersi integrata nellafattispecie in esame, atteso che l’erronea supposizione che lacontribuente fosse rimasta contumace in appello, ha portato adignorare completamente le difese spese dalla stessa.3. Restano, di conseguenza, assorbiti il secondo ed il terzo motivocon i quali la ricorrente ha denunciato, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 e 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 97 Cost., degli artt. 6 e 10 legge n. 212 del 2000 e degli artt. 41,47 e 48 CEDU per violazione del contraddittorio preventivo (secondomotivo); la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, primo comma,d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 68 e 71 d.lgs. n. 300 del 1999, degliartt. 5 e 5 legge n. 241 del 1990, degli artt. 19, 27, 28 e 52 d.lgs. n.165 del 2001 in relazione al vizio di sottoscrizione dell’atto impositivo(terzo motivo).4.

Ne consegue, in accoglimento del primo e del quarto motivo diricorso la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice deldi secondo grado, in diversa composizione, il quale provvederà ancheal regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti ilsecondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est.

Rosanna Angarano 4