Decreto — n. 14248/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAntato e difeso dall'avvocato AvvocaturaGenerale Dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.4067/2025 depositata il 04/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14248/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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ntato e difeso dall'avvocato AvvocaturaGenerale Dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.4067/2025 depositata il 04/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 18786/2025Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 14248/2026Data pubblicazione 14/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo nei confronti dell’unica amministrazione che ha svolto attivitàdifensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano