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Decreto — n. 14241/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14241/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14241/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Fransoni unitamenteall’avvocato Rossella Suraci-ricorrente-controSoget S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Monaco-controricorrente-nonché controComune Di Castellammare Di Stabia in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napolin.6674/2022 depositata il 12/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 9116/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 14241/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14241/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Monaco-controricorrente-nonché controComune Di Castellammare Di Stabia in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napolin.6674/2022 depositata il 12/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 9116/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 14241/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese condono delle spese procedurali indennità di patrocinio rimborso delle spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

nte pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Fransoni unitamenteall’avvocato Rossella Suraci-ricorrente-controSoget S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Monaco-controricorrente-nonché controComune Di Castellammare Di Stabia in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napolin.6674/2022 depositata il 12/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 9116/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 14241/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; mentre non deve provvedersi sulle spese in favore della parterimasta intimata. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il consigliere delegatoStefania Billi