Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, represented by Gianpiero Porcaro, challenged a regional tax commission decision against the Italian Revenue Agency without timely intervention. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
i unitamente all’avvocatoGianpiero Porcaro-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del FriuliVenezia Giulia n.237/2015 depositata il 16/06/2015Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1373/2016Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 14171/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.120,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 12/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli