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Decreto — n. 14162/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14162/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14162/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreoli, PaoloPiva-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Bari in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglian.2922/2017 depositata il 03/10/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12159/2018Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 14162/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14162/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12159/2018Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 14162/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali censure procedurali opposizione al precetto esecutivo spese di esecuzione abbandono del procedimento ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreoli, PaoloPiva-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Bari in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglian.2922/2017 depositata il 03/10/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12159/2018Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 14162/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli