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Decreto — n. 14121/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14121/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14121/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Bartolomeo Malfatto-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale Arezzo in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato .-controricorrente-controEquitalia Centro Spa Agente Riscossione Provincia Arezzo in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoPieremilio Sammarco-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan.186/2016 depositata il 04/02/2016Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20501/2016Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 14121/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14121/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20501/2016Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 14121/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese ripetibili fine del processo spese di esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

e pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Bartolomeo Malfatto-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale Arezzo in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato .-controricorrente-controEquitalia Centro Spa Agente Riscossione Provincia Arezzo in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoPieremilio Sammarco-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan.186/2016 depositata il 04/02/2016Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20501/2016Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 14121/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito a favoredell’Agenzia delle entrate e, a favore di Equitalia Centro Spa, in euro2.940,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli