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Ordinanza — n. 14116/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding untraceable cash deposits deemed taxable income under Italian tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14116/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment based on untraceable cash deposits made by shareholders. The court found that the Regional Tax Court correctly applied the burden of proof, noting the lack of documentation regarding the source of funds in a family-based company structure. Consequently, the court ruled that the administrative presumption of taxable income was valid and the taxpayer failed to provide contrary evidence.

Regesto Legislator

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Art. 39 DPR n. 600/1973; Art. 360 c.p.c.: In the absence of documentary proof regarding the source of funds in a family-based company, untraceable cash deposits by shareholders are presumed to be taxable business income.

Parole chiave

Generato dall'IA
untraceable cash deposits tax burden of proof family-based company administrative presumption tax assessment appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39 DPR n. 600 del 1973
Art. 32 comma 1 nn. 2 e 7 DPR n. 600 del 1973
Art. 33 commi 1 e 3 DPR n. 600 del 1973
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
civ., inrelazione all’art. 360, comma 3 (“recte”, comma 1, n.
Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.
civ., inrelazione all’art. 360, comma 3 (“recte”, comma 1, n.
Art. 112 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod.
Art. 49 D.Lgs. n. 231 del 2007
della contribuente da contestazioneai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 231 del 2007 è inconferente rispetto al“thema decidendum”.3.
art. 112 cod. proc.civ
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., in relazione all’art.
art. 2729 cod. civ
La CTR avrebbe omesso di pronunciare “in ordine all’eccezione diviolazione dell’art. 2729 cod. civ.

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Testo completo

e difeso dall'avvocato Fabrizio Hinna Danesi ed el. do.presso lo studio del medesimo in Roma, Via Pasubio n. 2-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.5299/2015 depositata il 09/12/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.Numero registro generale 11107/2016Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 14116/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

In data 27 settembre 2013, SIMPAC S.R.L. era attinta da avviso diaccertamento n. T9P032A00152/2013, relativo all'anno di imposta 2008,per IRES, IVA ed IRAP, mediante il quale la DP di Lecco dell’Agenzia delleentrate, in condivisione di PVC della GdF del 25 ottobre 2010, contestavaricavi non dichiarati e costi non inerenti. Più in particolare, rispetto aiprimi, alla stregua di quanto riportato nella sentenza in epigrafe (nellaparte dedicata alle allegazioni dell’allora appellante Agenzia delle entrate),era emerso che sul c.c. della contribuente era stato registrato unversamento di euro 250.000, “che nella contabilità della societàcorrispondeva ad un versamento in contanti effettuato dai soci perestinguere un debito nei confronti della stessa.

In merito, però, il legalerappresentante della società, pur affermando di aver raccolto le somme incontanti dai soci e di aver effettuato il predetto versamento, non è stato ingrado di documentare da dove i soci avessero prelevato tali somme,trattandosi, a suo dire, di risparmi che avevano nella loro disponibilità incontanti”.2. Fallita la procedura di adesione, la contribuente impugnava l’avviso,parzialmente accolto dalla CTP di Lecco in riferimento ai ricavi nondichiarati.3. Come detto, proponeva appello l’Agenzia, accolto dalla CTR dellaLombardia, con la sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, dellaseguente motivazione:- il legale rappresentante della contribuente non ha documentato “da dovei soci avessero prelevato [le] somme”;- “i versamenti effettuati d[a]i soci di una società, come quella inquestione, a stretta base familiare, non giustificati sotto il profilo dellaprovenienza, devono ritenersi elementi idonei a fondare un accertamentoNumero registro generale 11107/2016Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 14116/2026Data pubblicazione 14/05/2026analitico, come ha fatto l’Ufficio, in quanto assistiti da presunzionequalificata grave, precisa e concordante che trattasi di ricavi aziendali”.4.

Propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi;resiste l’Agenzia con articolato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 32, comma 1,nn. 2 e 7, e 33, commi 1 e 3, DPR n. 600 del 1973, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.1.1. “Il richiamo”, nell’avviso di accertamento, “ai ‘movimenti bancari’e alla mancata documentazione circa ‘la provenienza del denaro’ –circostanza che, se provata, avrebbe fatto venir meno ‘la presunzione cheil versamento eseguito sia imputabile alla omessa contabilizzazione diricavi della società’ – dimostra che l’Amministrazione ha inteso richiamarsialla presunzione legale”.

La CTR, ritenendo la legittimità dell’avviso, èincorsa nelle disposizioni di legge rubricate. “Perché operasse lapresunzione” era necessario 1) che il dato del versamento in contantifosse stato acquisito previa autorizzazione del Comandante regionaleovvero “previo del pari autorizzato accesso”; 2) “che la società nonavesse, quindi, dimostrato di averne tenuto conto”. Insufficiente è invecela mera spiegazione fornita dal legale rappresentante. Nella specie, ilrecupero “deriva dal controllo delle scritture contabili eseguito presso lasocietà dalla Guardia di Finanza e non da notizie richieste al Banco diBrescia”.

Dalle scritture contabili, come si evince dal PVC,l’Amministrazione poteva desumere solo il versamento, ma non lacorrelativa effettuazione in contanti.1.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.Numero registro generale 11107/2016Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 14116/2026Data pubblicazione 14/05/2026È inammissibile in quanto – di là da un brevissimo stralcio dell’avvisodi accertamento – non riproduce né congruamente questo né “tout court”gli atti del procedimento amministrativo, tra cui, in particolare il PVC.Sotto altro profilo, non allega e non dimostra di aver sollevato ladoglianza della pretesa violazione dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973, perasserita mancanza delle autorizzazioni, già in primo grado.Ad ogni modo, come anticipavasi, esso è manifestamente infondato.La CTR – che, nella motivazione della sentenza impugnata, non evocaneppure graficamente l’art. 32 DPR n. 600 del 1973, su cui la contribuentesostiene, senza tuttavia la citazione di alcun supporto documentale aconforto, essere fondato l’avviso – si è limitata a fare piana applicazionedel principio di diritto invalso nella giurisprudenza di legittimità – che ilCollegio intende espressamente ribadire – a termini del quale, “in tema diaccertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazionedel reddito di impresa, i versamenti effettuati dal titolaresui conti correnti aziendali risultanti in contabilità come ‘finanziamenti deltitolare’, in mancanza di dimostrazione della provenienza delle relativesomme di denaro, sono elementi idonei a fondare l'accertamento analitico-induttivo assistito dalla presunzione qualificata (grave, precisa econcordante) per la quale vanno considerati, se non diversamentegiustificati dal contribuente, alla stregua di ricavi aziendali” (così, da ult.,Cass. n. 17835 del 2021).Donde il motivo, a fronte della non contrastata versione del l.r. dellacontribuente e comunque dell’obiettiva insussistenza di evidenze atte atracciare i versamenti dei soci, non cogliendo l’effettiva “ratio decidendi”sottesa alla sentenza impugnata, è totalmente decentrato, seguitando anon fornir contezza, ancora dinanzi a questa S.C., della provvista in capoai soci (tutti appartenenti alla medesima famiglia, trattandosi di genitori eNumero registro generale 11107/2016Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 14116/2026Data pubblicazione 14/05/2026due figli, e quindi tutti pacificamente “titolari” ai sensi della riferitagiurisprudenza, senza peraltro che sul punto alcunché sia stato eccepito).2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 39 DPR n.600 del 1973, 40 D.Lgs. n. 231 del 2007, 2727 e 2729 cod. civ., inrelazione all’art. 360, comma 3 (“recte”, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.2.1. Esclusa – secondo la contribuente – la ricorrenza di presunzionilegali alla stregua di quanto detto in relazione al primo motivo, l’unicoelemento a fondamento dell’accertamento “finisce per esserel’annotazione dell’operazione di versamento rilevata dai verificatori dallacontabilità della società”. Un tanto è inidoneo “a legittimare la‘presunzione’ di trovarsi in presenza di un artificio teso a dare veste legalea ricavi in precedenza occultati”.

“Il vizio è tanto più evidente ove siconsideri che la violazione dell’art. 49 del D.Lgs. 231/07 del 25 gennaio2010 […], veniva definita da Molteni Cristiano con il versamento di euro5.000 […]”.2.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.Soffre del medesimo “deficit” di autosufficienza del primo; inoltre èmeritale.Ad ogni modo, donde comunque la sua manifesta infondatezza, muoveda un presupposto disallineato rispetto alle risultanze fattuali valutatedalla CTR, poiché non corrisponde al vero che l’unico elemento afondamento dell’accertamento sia rappresentato dal rilievo del versamentoin contabilità.

L’accertamento fonda sul fatto dei versamenti non tracciati enon documentalmente giustificati da parte dei soci, viepiù in un quadro disocietà a ristretta base partecipativa esclusivamente familiare, e, nonrisultando in contabilità corrispondenti prelevamenti, sulla mancatacomunicazione (nonostante esplicita richiesta in tal senso al l.r. dellacontribuente) della documentazione attestante “a monte” la provvista incapo ai soci.Numero registro generale 11107/2016Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 14116/2026Data pubblicazione 14/05/2026Pertanto, correttamente la CTR ha ritenuto che, pur in presenza dicontabilità formalmente regolare, l'Ufficio avesse disconosciuto la naturadei versamenti, allegata dal legale rappresentante, alla stregua difinanziamenti dei titolari, con conseguente qualifica, in difetto diqualsivoglia evidenza documentale, di utili ricollegabili ad operazioni innero.Infine, l’essere stato attinto il l.r. della contribuente da contestazioneai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 231 del 2007 è inconferente rispetto al“thema decidendum”.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.3.1. La CTR avrebbe omesso di pronunciare “in ordine all’eccezione diviolazione dell’art. 2729 cod. civ. dedotta con il ricorso introduttivo […,]anche sotto il profilo di essersi l’Amministrazione avvalsa, nel motivarel’avviso di accertamento impugnato, di una ‘praesumptio de praesumpto’”.3.2. Il motivo è manifestamente infondato.Valgono le considerazioni svolte a proposito del precedente, rispettoalle quali mette solo conto di aggiungere che la CTR non ha fatto alcunuso di una pretesa doppia presunzione, avendo invece semplicementeconstatato la corretta applicazione, da parte dell’Ufficio, dell’art. 39 DPR n.600 del 1973 ed il mancato assolvimento, da parte della contribuente,dell’onere incombentele di rigorosa prova contraria.4.

In definitiva, il ricorso è da integralmente rigettarsi, con lestatuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Numero registro generale 11107/2016Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 14116/2026Data pubblicazione 14/05/2026Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 8 gennaio 2026Il Presidente