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Ordinanza — n. 14113/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for extrapetition regarding automated control procedure legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14113/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance Tribunal's judgment, which had annulled a tax collection notice, due to procedural error. The lower court ruled against the taxpayer based on the automated control procedure's validity without addressing the specific arguments raised in the appeal. The Court found the regional judges committed extrapetition by deciding on a matter not pleaded by the appellant, thus ordering a retrial limited to the original grievances.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: The appellate court commits extrapetition when it rules on a substantive issue not raised by the appellant, such as the legality of the administrative procedure, instead of addressing the specific grounds of the appeal.

Parole chiave

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extrapetition tax appeal automated control Cassation quashing procedural error

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 14 d.lgs. n. 546/1992
4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 14 del d.lgs.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 8077/2012
Cass. Sez. U. n. 8077/2012, Cass.
Cass. n. 2771/2017
8077/2012, Cass. n. 2771/2017,Cass.
Cass. n. 6235/2019
2771/2017,Cass. n. 6235/2019, Cass.
Cass. n. 28072/2021
6235/2019, Cass. n. 28072/2021)- emerge che con il ricorso inNumero registro generale 13431/2024Numero sezionale 3357/2026Numero di raccolta generale 14113/2026Data pubblicazione 14/05/2026appello la Costruzioni Costanzo s.r.l.

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Testo completo

DO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n.9645/2023 depositata il 27 novembre 2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1. La Direzione Provinciale di Catania dell’Agenzia delle Entrateeffettuava, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 25,Numero registro generale 13431/2024Numero sezionale 3357/2026Numero di raccolta generale 14113/2026Data pubblicazione 14/05/2026comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, il controllo automatizzato delladichiarazione dei redditi presentata dalla Costruzioni Costanzo s.r.l. ai finidell’IRAP per l’anno 2011, nonchè dei modelli 770/S/2010 e 770/S/2012relativi alle ritenute da essa operate quale sostituto d’imposta negli anni2009 e 2011.All’esito di tale controllo, in data 22 settembre 2015 Riscossione Sicilias.p.a. notificava alla prefata società cartella di pagamento delle sommeiscritte a ruolo dall’Ufficio a titolo di imposte, ritenute, interessi e sanzioni.2.

La Costruzioni Costanzo s.r.l. impugnava detta cartella dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania, la quale, nellaresistenza dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), successore exlege di Riscossione Sicilia s.p.a., rigettava il ricorso della contribuente.3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata diCatania, la quale, con sentenza n. 9645/2023 del 27 novembre 2023, inaccoglimento dell’appello della società, nel frattempo posta in liquidazione,annullava la cartella impugnata.3.1 A fondamento della pronuncia adottata i giudici regionaliosservavano che:- «[...] pur ritenendo valida la notifica della cartella in questione [...] econsiderato anche che, in ogni caso, sussiste[va] la sanatoria di eventualivizi per la tempestiva impugnazione della stessa, [...] tuttavia [...]nessuna convincente giustificazione e[ra] stata fornita dall’Agente dellariscossione con riguardo al merito delle poste iscritte a ruolo, per cui nonp[oteva] verificarsi se la procedura seguìta dall’Ufficio per l’applicazionedell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 [fosse] conforme alla normativa e [serisultasse] fondata l’iscrizione a ruolo»;- «[...] Riscossione Sicilia spa, che non [avev]a, a suo tempo,chiamato in causa l’ufficio, nulla [avev]a potuto dedurre con riguardo almerito delle contestazioni, senza poter fornire chiarimenti sullaNumero registro generale 13431/2024Numero sezionale 3357/2026Numero di raccolta generale 14113/2026Data pubblicazione 14/05/2026motivazione dell’iscrizione a ruolo».4.

Contro questa sentenza l’ADER ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.5. La Costruzioni Costanzo s.r.l. in liquidazione è rimasta intimata.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 112 delmedesimo codice.1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullitàper violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato,avendo la CGT di secondo grado basato la statuizione di annullamentodella cartella esattoriale per cui è causa su una questione esulante daimotivi di appello articolati dalla società contribuente.1.2 Il motivo è fondato.1.3 Come già evidenziato nella superiore narrativa, la decisioneassunta dalla Corte regionale è incentrata sul rilievo che, non essendostata fornita «[…alc]una convincente giustificazione […] dall’Agente dellariscossione con riguardo al merito delle poste iscritte a ruolo, […] nonp[oteva] verificarsi se la procedura seguìta dall’Ufficio per l’applicazionedell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 [fosse] conforme alla normativa e [serisultasse] fondata l’iscrizione a ruolo».1.4 Sennonchè, dall’esame del fascicolo del giudizio di merito -al qualela Corte può accedere direttamente in ragione della natura processuale delvizio denunciato, avendo la ricorrente assolto l’onere di specificità impostodall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c. che anche in tal caso deveessere rispettato (cfr.

Cass. Sez. U. n. 8077/2012, Cass. n. 2771/2017,Cass. n. 6235/2019, Cass. n. 28072/2021)- emerge che con il ricorso inNumero registro generale 13431/2024Numero sezionale 3357/2026Numero di raccolta generale 14113/2026Data pubblicazione 14/05/2026appello la Costruzioni Costanzo s.r.l. in liquidazione non aveva propostouno specifico motivo di gravame volto a contestare la legittimitàdell’utilizzo, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, della procedura dicontrollo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogodi quella ordinaria di accertamento del tributo.Invero, le doglianze da essa sollevate attenevano esclusivamente:(i)alla motivazione della sentenza di primo grado, di cui era statolamentato il «difetto assoluto»;(ii)alla validità della notifica dell’impugnata cartella di pagamento;(iii)all’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogatedall’Ufficio.Alla luce di ciò, deve ritenersi che i giudici regionali sianoeffettivamente incorsi in extrapetizione, avendo posto a fondamento dellaloro pronuncia una questione, non rilevabile d’ufficio, estranea al quantumdevolutum in appello.2.

Con il secondo motivo sono prospettate, sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992.2.1 Si assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in error inprocedendo nell’aver imputato all’ADER di non essersi fatta carico dichiamare in causa l’Agenzia delle Entrate, titolare dei crediti tributarisottesi all’impugnata cartella di pagamento.Viene, in proposito, obiettato che l’agente della riscossione avevachiesto fin dall’inizio di estendere il contraddittorio all’ente creditore, ma lasua istanza non era stata presa in considerazione dai giudici di prime eseconde cure.2.2 Il motivo resta assorbito dall’accoglimento di quelloprecedentemente scrutinato.3.

Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezioneNumero registro generale 13431/2024Numero sezionale 3357/2026Numero di raccolta generale 14113/2026Data pubblicazione 14/05/2026staccata di Catania, in diversa composizione, la quale, uniformandosi allestatuizioni contenute nella presente ordinanza, procederà a un nuovoesame dell’appello della contribuente, nei limiti delle censure dalla stessaarticolate con l’atto di gravame.3.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 21 aprile 2026.Il PresidenteLucio Napolitano