Court allows tax appeal, ruling regional court erred by missing new bank evidence proving fake transactions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional court decision that had partially recognized the taxpayer's arguments. The regional court had previously overlooked the necessity of new elements for a supplementary tax assessment, but the Cassation Court found that bank investigations revealed new payment flows proving the fictitious nature of the transactions. Consequently, the Court ruled that the regional court failed to examine these newly acquired facts, leading to the cassation of the lower judgment and remittal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57, comma 3 e 4, d.P.R. n. 633/1972; Art. 43, d.P.R. n. 600/1973: A supplementary tax assessment requires the discovery of new elements, acts, or facts not previously available to the tax authority; merely reclassifying existing facts does not constitute such new knowledge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
10/2016 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 7.11.2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l’11.02.2026dal Consigliere dott. Francesco Federici,Dalla sentenza impugnata e dal ricorso emerge che nei confronti dellacontribuente l’Agenzia delle entrate notificò un avviso d’accertamentorelativo all’anno d’imposta 2004, che faceva seguito ad un processo verbaledi constatazione redatto il 24.04.2007. Quell’avviso fu definito con unprocedimento con adesione che si concluse con il riconoscimento parzialeRGN 9454/2017Consigliere rel.
FedericiNumero registro generale 9425 4/2017Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 14057/2026delle ragioni della contribuente, con abbattimento del 32% dei maggioriData pubblicazione 13/05/2026imponibili accertati.La GdF avviò una seconda verifica il 19.06.2007, relativa alla medesimaannualità, ed esitata nella notifica del processo verbale di costatazioneredatto il 20.05.2011, da cui scaturì un secondo avviso d’accertamento,integrativo del primo ex art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633/1972.Seguì quindi l’instaurazione della controversia dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 7648/2015 respinse ilricorso.La Commissione tributaria regionale della Campania accolse invecel’appello della contribuente con sentenza n. 9710/2017, ora al vaglio dellaCorte.
Il giudice regionale ha riconosciuto fondato il motivo con cui la societàaveva denunciato il vizio del secondo avviso d’accertamento per lamedesima annualità, sul quale il giudice di primo grado aveva omesso dipronunciarsi. Ha ritenuto che il secondo accertamento, integrativo del primo,era stato eseguito in assenza dei presupposti prescritti dall’art. 57 cit., ossiala necessità della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da partedell’Agenzia delle entrate.L’Amministrazione erariale ha censurato la sentenza, di cui ne ha chiestola cassazione, sulla base di due motivi.
La curatela del fallimento dellasocietà è rimasta intimata.Nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattata edecisa. La Procura Generale, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. Stefano Pepe ha depositato requisitoria scritta, con cui hachiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione efalsa applicazione degli artt. 57, comma 3 e 4, d.P.R. n. 633 del 1972,nonché dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.
La Commissione regionale avrebbe erroneamenteaffermato che il successivo pvc, cui si era adeguato l’avviso d’accertamentointegrativo, aveva offerto solo una diversa ipotesi di qualificazione giuridicadegli stessi fatti ed elementi già raccolti e riportati nel precedente pvc. Ilgiudice d’appello avrebbe riqualificato le operazioni soggettivamenteinesistenti in oggettivamente inesistenti. Con ciò avrebbe erratoRGN 9454/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 9454/2017Numero sezionale 137 5/2026Numero di raccolta generale 14057/2026Data pubblicazione 13/05/2026nell’escludere che i fatti su cui il secondo accertamento si fondava fosserodiversi e sopravvenuti, come tali già conosciuti dall’Amministrazionefinanziaria sin dalla redazione del primo p.v.c. del 2007.Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato l’omesso esame di unfatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.
La Commissione regionale avrebbe erroneamente ritenuto che nelp.v.c. del 20 maggio 2011 non risultava alcun nuovo elemento di fatto,rispetto a quelli già acquisiti con il verbale del 24 aprile 2007, valutati con ilprimo avviso d’accertamento. Con tale affermazione non si era tenuto contoche, se le fatture contabilizzate per i lavori indicati nel secondo accertamentoerano state già acquisite nel 2007, quel primo p.v.c. non conteneva invece iriscontri delle indagini bancarie sui conti correnti delle ditte che avevanoemesso le fatture nei confronti della società Ansari s.r.l., dalle quali era statoinvece possibile ricostruire i passaggi di denaro, ossia dei costi nonriconosciuti con il secondo accertamento, e che avevano permesso diriqualificare molte delle operazioni soggettivamente inesistenti comeoggettivamente inesistenti, con conseguente maggiore ripresa di Iva.I motivi, che possono essere trattati unitariamente e possono ritenersientrambi ammissibili, sono fondati.Va rammentato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi,il requisito della novità che giustifica l'accertamento integrativo ai sensidell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non ricorre quando si trattidi diversa, o più approfondita, valutazione del materiale probatorio giàacquisito dall'ufficio, in quanto con l'emissione dell'atto di rettifica l'ufficioconsuma il suo potere di accertamento in relazione al materiale probatorioa sua disposizione (Cass., 3 aprile 2013, n. 8029; 18 ottobre 2018, n.26191).Ciò premesso, nel caso di specie la difesa erariale non censura lasentenza in punto di motivazione, laddove questa sostiene che unariqualificazione giuridica dei medesimi fatti e atti non configurerebbe la“sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti”.
Essa inveceevidenzia come a seguito della seconda verifica, eseguita dalla GdF, dalleindagini bancarie sui conti correnti delle ditte che avevano emesso fatturenei confronti della Ansari erano emersi dati non acquisiti nel corso dellaprima verifica. Erano cioè emersi i passaggi del denaro corrisposto dallaRGN 9454/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 9454/2017Numero sezionale 1347 5/2026Numero di raccolta generale 14057/2026Data pubblicazione 13/05/2026società alle ditte per i lavori indicati già nel primo accertamento, da cui, insintesi poteva riscontrarsi che quel denaro era sostanzialmente rientratonella disponibilità di Formisano Antonio, che della Ansari s.r.l. eral’amministratore unico.Ciò aveva pertanto consentito di riconoscere la fittizietà, non solosoggettiva ma oggettiva delle operazioni economiche formalizzate, conriflessi sulla determinazione dell’iva a debito della società ed il conseguentedisconoscimento dell’iva portata in detrazione nell’anno d’imposta accertato.Riprova della novità dell’acquisizione di nuovi elementi emerge dal datoobiettivo del contenuto che secondo pvc, le cui pagg. da 21 a 25 e da 28 a32 -riprodotte nel ricorso erariale in osservanza del principio di specificità-riportavano fatti, relativi agli accertamenti bancari, prima mai eseguiti, checonsentivano la ricostruzione dei relativi passaggi dei pagamenti.
Ed eraproprio dalla ricostruzione dei passaggi dei pagamenti che l’Agenzia delleentrate ha potuto rideterminare le condotte e riqualificare la vicenda nelsecondo avviso d’accertamento. Sicché la stessa riqualificazione noncostituisce l’esito di una semplice diversa interpretazione di atti o fatti giànella disponibilità dell’ufficio accertatore, ma propriamente la elaborazione“nuova” della fattispecie, alla luce dei nuovi elementi acquisiti a seguito degliaccertamenti bancari, sopraggiunti rispetto al primo accertamento.Nel decidere in senso diverso, la Commissione regionale ha mancato diesaminare proprio tali nuovi atti e fatti, pur riportati nel secondo processoverbale, redatto il 20 maggio 2011, e certamente decisivi nel giudizio.I motivi vanno dunque accolti, e va dunque accolto il ricorso.La sentenza va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Campania, che in diversa composizioneprovvederà, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità,al riesame dell’appello erariale.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Campania, cui demanda, in diversacomposizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, il giorno 11 febbraio 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 9454/2017Consigliere rel. Federici