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Ordinanza — n. 14023/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal rejection for apparent lack of reasoning regarding external res judicata scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14023/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision rejecting the tax office's appeal against a partial annulment of a cadastral notice. The tax office argued the lower court ignored the limited scope of external res judicata established in a prior ruling concerning the surface right holder. The court held that the appellate court erred by rejecting the appeal in its entirety without assessing the actual effect of the external binding judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: When external res judicata only partially annuls an administrative act, the appellate court must evaluate the specific scope of that binding effect rather than rejecting the appeal in its entirety based on a mere appearance of reasoning.

Parole chiave

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external res judicata partial annulment apparent lack of reasoning cadastral notice surface right holder tax appeal rejection appellate court duty valore ufficiale

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 132, secondo comma 2 n. 4, c.p.c.
111, comma 6, Cost., art. 132, secondo comma 2 n. 4, c.p.c., 118disp.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
111, comma 6, Cost., art. 132, secondo comma 2 n.
Art. 36, comma 2 n. 2 e 4, d.lgs. 546/1992
546/1992, nullità della sentenza per mera apparenza dellamotivazione perché illogica e contraddittoria, e dunque, perplessa edincomprensibile in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 53, d.lgs. 546/1992
Art. 54, d.lgs. 546/1992
2 e 4, 53 e 54del d.lgs. 546/1992, nullità della sentenza per mera apparenza dellamotivazione perché illogica e contraddittoria, e dunque, perplessa edincomprensibile in relazione all’art.
Art. 2909 c.c.
Con il secondo motivo l’ufficio deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art.
Art. 112 c.p.c.
e dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c.
546/1992, nullità della sentenza per mera apparenza dellamotivazione perché illogica e contraddittoria, e dunque, perplessa edincomprensibile in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della CTP di Venezia n. 405/2019
487/6/2022, rigettava l'impugnazione osservando che inrelazione al medesimo avviso si era formato il giudicato esterno in forzadella sentenza della CTP di Venezia n. 405/2019 emesso nei confronti dellasocietà Sardaleasing S.p.A.
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Testo completo

sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controIstituto Provinciale per l'Infanzia S. Maria della Pietà-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n.487/2022 depositata il 28/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere Fabio Di Pisa.1. Con sentenza n. 1592/2/2020 la CTP di Venezia, in accoglimento delricorso proposto dall'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria dellaPietà avverso l'avviso di accertamento catastale n. VE95459/2017,annullava detto avviso, ritenendolo viziato per difetto di motivazione.Numero registro generale 25627/2022Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 14023/2026Data pubblicazione 13/05/20262.

A seguito dell'appello proposto dall'Ufficio, la CTR del Veneto, con lapronuncia n. 487/6/2022, rigettava l'impugnazione osservando che inrelazione al medesimo avviso si era formato il giudicato esterno in forzadella sentenza della CTP di Venezia n. 405/2019 emesso nei confronti dellasocietà Sardaleasing S.p.A. cui era stato ceduto il diritto di superficiesull'immobile in questione, sentenza che, nell'accogliere parzialmente ilricorso proposto in relazione al medesimo avviso di accertamentoimpugnato nell’odierno giudizio, aveva “irrevocabilmente” quantificato ilvalore all'immobile per cui è causa in euro 25,00, lo stesso dichiarato inDOCFA e successivamente rettificato con l'avviso di accertamentoimpugnato3.

Contro detta sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, basatosu due motivi illustrati con successiva memoria.4. L’Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà, cui è statoritualmente notificato il ricorso, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione e/o falsa applicazione degliartt. 111, comma 6, Cost., art. 132, secondo comma 2 n. 4, c.p.c., 118disp. att. c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 n. 2 e 4, 53 e 54del d.lgs. 546/1992, nullità della sentenza per mera apparenza dellamotivazione perché illogica e contraddittoria, e dunque, perplessa edincomprensibile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.assumendo che i giudici territoriali avevano rigettato sic e simpliciterl’appello non considerando che, in forza dell’invocato giudicato, l’avviso erastato annullato solo parzialmente ritenendo applicabile al terreno il valoredi euro 25 mq. in luogo del valore indicato dall’ ufficio in euro 40,00 mq.per il resto confermandosi l’avviso.2.

Con il secondo motivo l’ufficio deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4 c.p.c. non avendo i giudici di appello valutato la concreta portataNumero registro generale 25627/2022Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 14023/2026Data pubblicazione 13/05/2026del giudicato che non poteva determinare il rigetto dell’appello, conconseguente conferma della sentenza di primo grado che aveva annullatol'atto impositivo per difetto di motivazione.3.

Osserva il Collegio che i suindicati motivi, da esaminare congiuntamentein quanto fra loro connessi, devono trovare accoglimento per le ragioniappresso specificate.3.1. Appare, invero, fondata la contestazione dell’Ufficio secondo cui la CTR,nel richiamare tout court il giudicato esterno in forza della sentenza dellaCTP di Venezia n. 405/2019 emessa nei confronti della società SardaleasingS.p.A. cui era stato ceduto il diritto di superficie sull'immobile in questione,rigettando, in forza di tale giudicato, l’appello, ha adottato una motivazionemeramente apparente in quanto avrebbe dovuto valutare la effettivaportata di tale giudicato (implicante un annullamento solo parzialedell’avviso di rettifica nei confronti della titolare del diritto di superficie) enon rigettare integralmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione perdifetto di motivazione dell’avviso, annullandolo integralmente.4.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere, dunque,cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, la quale procederà anche alla liquidazione delle spese di lite diquesto giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese di lite delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 marzo 2026IL PRESIDENTE(ANGELO MATTEO SOCCI)