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Ordinanza — n. 14006/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal regarding cost deduction proof allocation under civil code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14006/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that allowed a company to deduct specific costs. The authority argued the second-instance judge improperly integrated cost inerenza and congruità without addressing their specific objections. The court rejected this, stating the lower courts correctly assigned the burden of proof to the taxpayer and merely evaluated the evidence presented, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 109 comma 5 TUIR; Art. 2697 c.c.: The court of cassation cannot substitute its own assessment of evidence or re-evaluate the weight of facts; it may only intervene if the lower court misapplied the rules on the allocation of the burden of proof between the parties.

Parole chiave

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burden of proof allocation tax cost deduction cassation review limits evidence evaluation IRAP tax assessment rettifica delle detrazioni procedura di ricupero d'imposta ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 109 comma 5 TUIR
Art. 5 d.lgs. n. 446/1997
Art. 2697 c.c.
art 41-bis d.p.r.n. 600/1973
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 26739/2024
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Testo completo

troA.L.A. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Paola Coppola;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaCampania n. 1906/2025, depositata il 3/3/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. La A.L.A. s.p.a. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento n.TF303MD03289/2022, con cui, relativamente all’anno 2016, l’Agenziadelle Entrate aveva provveduto alla rideterminazione ex art 41-bis d.p.r.n. 600/1973 del reddito della società, ai fini IRAP, contestando l’indebitadeduzione di costi.Numero registro generale 15670/2025Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 14006/2026Data pubblicazione 13/05/20262.

La CGT di primo grado di Napoli accolse il ricorso, con sentenzasuccessivamente confermata in grado d’appello dalla CGT di secondogrado campana.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di un unico motivo. La A.L.A. resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente deduce laviolazione degli artt. 109, comma 5, TUIR, 5 del d.lgs. n. 446/1997 e2697 c.c.., per avere la CGT di secondo grado ritenuto integrata la provadell’inerenza e congruità dei costi in questione, senza tener conto dellepuntuali censure mosse dall’Ufficio.2.

Il motivo è infondato.Dall’angolo visuale dell’art. 2697 c.c., la relativa violazione si configura“soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni” (Cass., n. 26739/2024),ciò che nella specie non èaccaduto, dal momento che i giudici di secondo grado non hannoaddossato all’Amministrazione una prova che non le competeva, mapiuttosto hanno evidenziato gli elementi probatori portati dalla società perdimostrare l’inerenza dei costi (sul presupposto, quindi, il corrispondenteonere probatorio incombesse, appunto, sulla parte contribuente).

Per ilresto, il motivo si riduce a una rinnovazione delle censure mossedall’Amministrazione alle risultanze dell’accertamento oggetto del giudizio,delle quali si deduce la maggiore pregnanza probatoria rispetto allegiustificazioni offerte dalla società odierna controricorrente, ciò che finisceper esitare nella contrapposizione di una diversa lettura delle risultanzeistruttorie rispetto a quella operata dal giudice di merito, inammissibile inquesta sede siccome esulante dal perimetro del giudizio di legittimità.Numero registro generale 15670/2025Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 14006/2026Data pubblicazione 13/05/20263.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente alpagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi professionali ed €200,00 per spese, oltre ad accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria Luisa De Rosa