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Decreto — n. 13957/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares tax appeal extinguished due to parties' mutual settlement agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 13957/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following a joint request by both parties to terminate the proceedings. The Agency of Revenue and the taxpayer, represented by their respective counsel, conciliated the dispute and agreed on procedural cost regulation. Consequently, the court ruled that the litigation was resolved without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings due to settlement, the court declares the litigation extinguished and compensates costs.

Parole chiave

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mutual settlement agreement extinction of proceedings tax litigation joint request for termination compensation of costs contenzioso tributario arretrati d'imposta convenzione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

!Numero registro generale 23032/2024Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 13957/2026Data pubblicazione 13/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 23032/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controdall’avv. Serena Giglio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.1939/14/2024 depositata l’8 luglio 2024.Visto l’atto depositato il 28 aprile 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 11/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO