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Decreto — n. 13953/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' mutual settlement and joint request to extinguish proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 13953/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal extinguished following a joint request by both parties to terminate the litigation. The tax authority and the taxpayer agreed to settle the dispute, effectively waiving the right to pursue the case further. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the compensation of procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings due to settlement, the court must declare the appeal extinguished and compensate costs.

Parole chiave

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joint settlement agreement extinction of proceedings tax dispute resolution waiver of appeal compensation of costs differimento dell'imposizione contenzioso tributario fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

!Numero registro generale 6627/2024Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 13953/2026Data pubblicazione 13/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 6627/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controdall’avv. Serena Giglio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2930/9/2023 depositata il 4 ottobre 2023.Visto l’atto depositato il 28 aprile 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 11/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO