Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the notification of the settlement proposal. The appellant, representing the taxpayer, did not act to preserve the right to a ruling despite the opposing party's submission. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, dismissing the case and ordering the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the 40-day period for requesting a decision on a settlement proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
vocato GraziantonioPetrara-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n. 916/2025 depositata il 18/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione a mezzo p.e.c. della anzidetta proposta all’avvocatoPetrara, difensore del ricorrente, senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 22518/2025Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 13950/2026Data pubblicazione 13/05/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026.Il consigliere delegato