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Decreto — n. 13915/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 13915/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Antonio Di Cicco, challenged a second-instance tax court judgment against the Revenue Agency but remained silent after the proposal for settlement was communicated. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, the lack of a timely request constitutes a renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days of notification of the proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit procedural extinction tax litigation renunciation of appeal contravvenzione per violazione edilizia infrazione amministrativa infrazione commessa nell'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali in quantol’ufficio è rimasto intimato.
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Testo completo

resentati e difesidall'avvocato Antonio Di Cicco-ricorrenti-controAgenzia Entrate-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.2444/2025 depositata il 11/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali in quantol’ufficio è rimasto intimato. P.Q.MNumero registro generale 23153/2025Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 13915/2026Data pubblicazione 13/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 12/05/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO