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Sentenza — n. 13910/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for mixing procedural defects with substantive legal errors regarding accountant liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13910/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax court decision, ruling the appeal inadmissible due to the improper combination of distinct legal and factual grounds. The taxpayer argued that the appellate court failed to analyze specific points and misinterpreted tax laws, while the tax agency contested the appeal's procedural validity. The court held that merging violations of law with omissions of decisive fact examination violates procedural rules, and it found the lower court's reasoning sufficient to establish the taxpayer's liability.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.; The court cannot accept a single appeal ground that conflates incompatible legal and factual defects, as this improperly delegates the task of defining the specific legal basis to the court of cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal admissibility mixed grounds of appeal violation of law omission of fact accountant liability taxpayer vigilance duty procedural incompatibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 421, della l. n. 311/2004
Massimo D’Aniello propose opposizione avverso l’atto di recuperoTF3CR04002722018, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 421, della l.
art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000
Dedussela responsabilità del proprio revisore contabile Renato De Luca, che egliaveva denunciato e che era stato attinto da una misura cautelarepersonale, nell’ambito di indagini per il reato di cui all’art. 10-quater deld.lgs.
artt. 2 e 6 e 10 del D.lgs. 472 del 1997
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
472 del 1997”.Il motivo è inammissibile siccome denunziante un coacervo di vizi diversi,alla stregua dell’insegnamento per cui “è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n.
art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 360 c.p
472 del 1997”.Il motivo è inammissibile siccome denunziante un coacervo di vizi diversi,alla stregua dell’insegnamento per cui “è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 3397/2024
360 c.p.c., per poi ricercare qualeo quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (Cass., n. 3397/2024).
Cass., n. 25132/2025
Cass., n. 21560/2024

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Testo completo

e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 5832/2020, depositata il 2/12/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026dal Consigliere Luigi La Battaglia;udito il Sostituto procuratore generale dott. Michele Di Mauro;udita l’avv. dello Stato Erica Farinelli per l’Agenzia delle Entrate ricorrente.Numero registro generale 16178/2021Numero sezionale 107/2026Numero di raccolta generale 13910/2026Data pubblicazione 13/05/20261.

Massimo D’Aniello propose opposizione avverso l’atto di recuperoTF3CR04002722018, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 421, della l. n.311/2004 in relazione a crediti indebitamente utilizzati in compensazione(per € 54.861,28 nell’anno 2016 ed € 3.144,06 nell’anno 2017). Dedussela responsabilità del proprio revisore contabile Renato De Luca, che egliaveva denunciato e che era stato attinto da una misura cautelarepersonale, nell’ambito di indagini per il reato di cui all’art. 10-quater deld.lgs. n. 74/2000 (ratione temporis vigente).2.

La CTP di Napoli accolse il ricorso, con sentenza che fu poi riformatadalla CTR in sede d’appello, sul presupposto che, incontestata l’inesistenzadei crediti de quibus, “sussisteva l’onere del contribuente di verificarel’operato [del professionista], tanto che l’omessa vigilanza determina ilconcorso nel reato” (così la sentenza di secondo grado).3. Massimo D’Aniello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base didue motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Latrattazione della causa è stata fissata per l’udienza del 18/2/2026.

IlPubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generaleMichele Di Mauro, ha depositato conclusioni scritte - ribadite in udienza -,chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la “inammissibilità del processo diappello, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per mancatanotifica dell’atto di appello al contribuente”.Il motivo è infondato, risultando l’appello notificato via PEC dall’Agenziadelle Entrate in data 21/1/2020.2. Il secondo motivo deduce la “nullità della sentenza impugnata pererrore in procedendo commesso dai giudici di appello, per aver omesso dianalizzare i punti decisivi della controversia, generando così il difetto dimotivazione della stessa sentenza che ha dato vita ad un evidenteNumero registro generale 16178/2021Numero sezionale 107/2026Numero di raccolta generale 13910/2026Data pubblicazione 13/05/2026travisamento dei fatti, oltre che per l’erronea interpretazione degli artt. 2e 6 e 10 del D.lgs. 472 del 1997”.Il motivo è inammissibile siccome denunziante un coacervo di vizi diversi,alla stregua dell’insegnamento per cui “è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesima questionesotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge edell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una taleformulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolarele singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno deimezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare qualeo quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (Cass., n. 3397/2024).

In ogni caso, nonsussiste il prospettato difetto di motivazione, collocandosi quest’ultimaampiamente sopra il “minimo costituzionale”, nella misura in cui consenteagevolmente di comprendere l’iter logico seguito dai giudici di secondogrado, imperniato sulla considerazione della pacifica inesistenza dei creditifiscali portati in compensazione e sulla riferibilità al contribuente,dall’angolo visuale del diritto tributario, degli effetti dell’operato delprofessionista dallo stesso incaricato, che il primo avrebbe dovutocontrollare. Peraltro, le doglianze mosse in relazione al vizio di cui al n. 3dell’art. 360 si riferiscono a disposizioni attinenti alle sole sanzioniamministrative pecuniarie e, sono, dunque, già solo per questo inidoneead inficiare le statuizioni concernenti il recupero a tassazione conseguenteal disconoscimento del credito indebitamente portato in compensazione (siveda Cass., n. 25132/2025, alla cui stregua “l'infedeltà dell'intermediarioche, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione dellaNumero registro generale 16178/2021Numero sezionale 107/2026Numero di raccolta generale 13910/2026Data pubblicazione 13/05/2026dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata insede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'impostastessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base alprincipio di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997”).

Inconclusione, occorre rimarcare che “il contribuente non assolve agliobblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista delmandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competenteAgenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suopuntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con laprova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato amascherare il proprio inadempimento” (Cass., n. 21560/2024). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18/2/2026.La PresidenteRoberta Crucitti