Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, represented by Paolo Di Gravio, challenged a second-instance tax court judgment against the Ministry of Economy and Finance. The court ruled that the statutory silence on the appellant's inaction constituted a waiver, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
e pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Di Gravio-ricorrente-controMinistero dell'Economia e delle Finanze in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n.2964/2025 depositata il 14/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 23796/2025Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 13905/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.100,00 per compensi, oltre alle prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 12/05/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO