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Ordinanza — n. 13868/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for apparent lack of reasoning regarding tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13868/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Second Instance Tax Court's judgment due to apparent lack of reasoning. The appellant argued the lower court failed to address specific tax appeal grounds, merely citing a prior decision without independent analysis. The court ruled that such generic references render the appellate decision null and void.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4, c.p.c.; Art. 132, para. 2, no. 4, c.p.c.: An appellate judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to explicitly address the appellant's specific arguments or provide an autonomous logical foundation for the decision.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax appeal procedure nullity of judgment appellate review standards tax dispute resolution

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 4, c.p.c.
546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, para. 2, no. 4, c.p.c.
Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 132,secondo comma, n.
Art. 360, para. 1, no. 4, cod. proc. civ.
546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7 aprile 2014 n. 8053
Cass., S.U. 14815/2008
Cass. 2235/2024
Cassation court allows tax appeal regarding accounting classification of waste disposal works and environmental fund contributions.
Cass. 107/2015
civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte diriferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste afondamento del dispositivo (Cass. 107/2015; 5209/2018; 17403/2018;21978/2018).1.6.
Cass. 5209/2018
Cass. 17403/2018
Cass. 21978/2018
Cass. 16612/2015
Cass. 9830/2024
Cassation court annuls appeal judgment for lack of specific reasoning on waste tax exemption applicability.
Cass. 24452/2018
Cass. 22022/2017
Cass. 27112/2018
Cass. 28517/2024
Cassation court quashes appeal judgment for apparent lack of reasoning regarding tax liability on foreign income.

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Testo completo

-ricorrente -controCOMUNE DI NAPOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati AntonioAndreottola ed Eleonora Carpentieri- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADODELLA CAMPANIA n. 4872/2023, depositata il 21/8/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere CARMELA ROMANO.Con sentenza n. 4872/2023, depositata il 21/8/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in parzialeaccoglimento dell’appello proposto dalla Diffusion Press s.r.l., in relazioneall’avviso di accertamento TARSU 2015 n. 786997/93063 emesso dalNumero registro generale 7074/2024Numero sezionale 3560/2026Numero di raccolta generale 13868/2026Data pubblicazione 13/05/2026Comune di Napoli, ha rideterminato la superficie tassabile come daaccertamento in riduzione.Avverso la sentenza la Diffusion Press s.r.l. propone ricorso percassazione, articolato in un solo motivo ed illustrato con memoria, mentreil Comune di Napoli resiste mediante controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazioneapparente.1.1. La doglianza è fondata.1.2. La motivazione è solo "apparente" e la sentenza nulla quando,benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 7 aprile2014 n. 8053).1.3. In particolare, con riferimento alla tecnica motivazionale perrelationem, si è precisato da parte di questa Corte che tale motivazione "èlegittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbiagià valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione diriferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliatanel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U. 14815/2008,citata da Cass. 2235/2024).1.4. Pertanto, la motivazione di una sentenza può essere redatta "perrelationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato,purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati erendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto dellaNumero registro generale 7074/2024Numero sezionale 3560/2026Numero di raccolta generale 13868/2026Data pubblicazione 13/05/2026diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica dellasua compatibilità logico - giuridica.1.5.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma,num. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte diriferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste afondamento del dispositivo (Cass. 107/2015; 5209/2018; 17403/2018;21978/2018).1.6. Il giudice di appello è, quindi, tenuto ad esplicitare le ragioni dellaconferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi diimpugnazione proposti (ex multis, Cass. 16612/2015), altrimenti ècarente di motivazione la sentenza di appello che sia completamente privadell’illustrazione delle censure sollevate dall’appellante rispetto alladecisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto adisattenderle, e che si limiti perciò a richiamare per relationem la sentenzaimpugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedirel’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamentodella decisione (così Cass. 9830/2024; 24452/2018).1.7.

In definitiva, deve considerarsi nulla - in quanto meramenteapparente - una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado,qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che allacondivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenutoprevia specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive,degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass.22022/2017 e Cass. 27112/2018, richiamate da più recente Cass.28517/2024; 2235/2024, cit.).1.8. Nel caso di specie risulta evidente che la CTR ha totalmenteomesso di riportare e di esaminare le censure sollevate dall’appellante,limitandosi ad affermare che “Per quanto attiene ai motivi di ricorsodiversi da quelli posti a base della dichiarazione della cessazione dellaNumero registro generale 7074/2024Numero sezionale 3560/2026Numero di raccolta generale 13868/2026Data pubblicazione 13/05/2026materia del contendere, questa Corte condivide pienamente leargomentazioni contenute nell’impugnata sentenza, che peraltro a lorovolta ribadiscono quanto già oggetto della citata decisione CTP-NA n.5731/2021 che è sufficiente qui richiamare ravvisando la superfluità dellasua trascrizione”.1.9.

Tale statuizione, per la sua genericità, non consente in alcunmodo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione diappello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare lasentenza di primo grado, tanto più a fronte della censura di carenzamotivazionale mossa dall’appellante alla sentenza impugnata conriferimento ai motivi di opposizione all’atto tributario.1.10. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello vacassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 aprile 2026.Il Presidente