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Decreto — n. 13811/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares civil proceedings extinguished due to administrative regularization of tax dispute under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 13811/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the civil proceedings extinguished following a request by the Attorney General of the State. The State Agency for Revenue had communicated the regular resolution of the tax dispute under specific provisions of Law No. 197/2022. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased to exist, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When the tax authority communicates the regular resolution of a dispute under the cited law, the civil proceedings are extinguished, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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procedural extinction tax dispute resolution administrative regularization civil litigation termination costs allocation

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod.

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Testo completo

Avvocatura Generale Dello Stato .controLanzilao Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Arturo Balzaniavverso la sentenza della Comm.trib.reg. Puglia sez.dist. Lecce n.684/24/2022depositata il 15/03/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso perCassazione.Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenderecon la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate hacomunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L.n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 11/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino