Decreto — n. 13807/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e GabrieleRomanoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania n.802/01/2021depositata il 27/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto alricorso per Cassazione.Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del22.03.2023 con il quale si evince che il comune di Napoli ha aderito alla definizioneagevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi186 e segg., della legge n. 197 del 2022;Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi delcombinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza,allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 13807/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 14 del22.03.2023 con il quale si evince che il comune di Napoli ha aderito alla definizioneagevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi186 e segg., della legge n. 197 del 2022;Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi delcombinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza,allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino
Testo completo
poli, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e GabrieleRomanoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania n.802/01/2021depositata il 27/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto alricorso per Cassazione.Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del22.03.2023 con il quale si evince che il comune di Napoli ha aderito alla definizioneagevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi186 e segg., della legge n. 197 del 2022;Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi delcombinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza,allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino