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Ordinanza — n. 13803/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding business income classification and burden of proof for costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13803/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authorities' appeal against a regional tribunal's decision to partially reduce assessed business income. The authorities argued for full tax liability on rental income from a de facto company, while the taxpayer claimed a family business structure and requested cost deductions. The court dismissed the appeal because the lower court's factual assessment regarding the de facto company was not subject to re-evaluation in cassation, and the legal reasoning on cost deductions was correct.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 32, 38, 39 D.P.R. 600/73; Art. 2697 c.c.: A cassation appeal alleging violation of law that merely seeks to overturn the factual findings of the court of first instance regarding the existence of a de facto company is inadmissible, and cost deductions for business income are recognized even without specific proof of expenses.

Parole chiave

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de facto company business income tax family business burden of proof cassation inadmissibility rental income cost deductions lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma primo, n.
Art. 32 D.P.R. 600/73
c.p.c., le Agenzie denunciano la «violazione efalsa applicazione di cui all’art. 32 del D.P.R.
Art. 38 D.P.R. 600/73
Art. 39 D.P.R. 600/73
Art. 2697 c.c.
600/73 e dell’art. 2697 c.c.».
art. 2697 c.c
600/73 e dell’art. 2697 c.c.».
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
c.p.c., le Agenzie denunciano la «violazione efalsa applicazione di cui all’art. 32 del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/04/2024, n. 10927
Cass. 27/12/2019, n. 34476
Cass. 29/01/2016, n. 1778
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Testo completo

COSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese ope legisdall’Avvocatura generale dello Stato;– ricorrente –controPERROTTI FRANCESCA;– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, Sezione Staccata di Salerno, n. 516/02/2019, depositatain data 24 gennaio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del Consigliere Giuliano Tartaglione.1. La contribuente, quale erede del padre Tommaso Perrotti,impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salernol’avviso di accertamento n. TF9011101867/2017, con il qualel’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Salerno, recuperavaNumero registro generale 38370/2019Numero sezionale 3871/2026Numero di raccolta generale 13803/2026a tassazione, in relazione all’anno 2012, reddito di impresa del padreData pubblicazione 12/05/2026per l’omessa dichiarazione di ricavi da locazione di una serie diimmobili (per Euro 155.440,57).La CTP accoglieva in parte il ricorso, rideterminando il redditonel 50% dell’importo accertato dall’Ufficio, atteso che il contribuentevantava la nuda proprietà sugli immobili (dei quali era usufruttuariala madre) e, inoltre, l’attività di impresa era esercitata da una societàdi fatto.2.

La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti; laCommissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccatadi Salerno, rigettava ambedue gli appelli: con riferimento a quelloerariale condivideva l’assunto dei primi giudici circa l’eserciziodell’attività di impresa sotto forma di società di fatto e l’esistenza deldiritto di usufrutto del coniuge del de cuius sui beni (con laconseguente divisione dei ricavi provenienti dalla loro locazione).3. Avverso la decisione della CTR hanno proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-riscossione, notificato a controparte presso il difensore domiciliatarioin secondo grado, sia a mezzo posta ordinaria sia a mezzo pec, edaffidato ad un unico motivo.

La contribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma primo, n.

3) c.p.c., le Agenzie denunciano la «violazione efalsa applicazione di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/73 nonché agli artt.38 e 39 D.P.R. 600/73 e dell’art. 2697 c.c.». Dopo aver premessoche non tutti i beni del contribuente erano gravati dall’usufrutto infavore della madre, sostiene che, in ogni caso, la ripresa eraavvenuta a titolo di reddito di impresa, non già di fabbricato. Inoltre,l’imputazione pro quota del reddito accertato avrebbe richiesto lacostituzione di un’impresa familiare con atto scritto ex art. 5, comma4, lett. a), t.u.i.r.

Ritengono, infine, che nell’accertamento condottoNumero registro generale 38370/2019Numero sezionale 3871/2026Numero di raccolta generale 13803/2026ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 incomba sul contribuenteData pubblicazione 12/05/2026l’onere della prova della giustificazione delle movimentazioni e,inoltre, non devono essere riconosciuti costi, in assenza di prova daparte del contribuente.1.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.Precisamente, è inammissibile in quanto, sotto l’apparenteviolazione di legge, mira in realtà ad una diversa valutazione dellavicenda fattuale ed a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio difatto (circa la costituzione di una società di fatto tra il de cuius e lamadre) compiuto dal giudice di merito di secondo grado.Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di uncostante indirizzo (ex multis, Cass. 23/04/2024, n. 10927), che deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamentodel complesso istruttorio nel suo insieme; in precedenza anche leSezioni Unite (27/12/2019, n. 34476) hanno affermatoesplicitamente che è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.È, poi, infondato perché, contrariamente a quanto sostenutodall’Ufficio, l’imputazione pro quota può avvenire anche in presenzadi società di fatto (alternativa all’impresa familiare ex art. 230bisc.c.)Infine, il riferimento all’art. 32 d.P.R. appare, da un lato,inconferente (della norma non vi è traccia alcuna nella sentenzaimpugnata), dall’altro, erroneo poiché per la giurisprudenzaconsolidata di questa Corte anche nell’accertamento condotto suimovimenti bancari a fronte di ricavi ripresi a tassazione devonoNumero registro generale 38370/2019Numero sezionale 3871/2026Numero di raccolta generale 13803/2026essere riconosciuti costi forfettari, anche in assenza di specificaData pubblicazione 12/05/2026prova da parte del contribuente.2.

Il ricorso va, in definitiva, rigettato.Nulla va disposto in relazione alle spese non avendo lacontribuente svolto attività difensiva.Rilevato che risultano soccombenti Amministrazioni, ammessealla prenotazione a debito del contributo unificato per essere difesedall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass.29/01/2016, n. 1778). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti