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Ordinanza — n. 13800/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by quashing second instance judgment for improper ex officio jurisdiction finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13800/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal by quashing the second-instance judgment due to a jurisdictional error. The lower court incorrectly raised its own territorial incompetence ex officio, despite the first-instance court's jurisdiction being uncontested and the second-instance court being the proper appellate body. The ruling establishes that such jurisdictional defects can only be raised in the specific grade of judgment where they occur.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 2, d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 4, comma 2, d.lgs. 31/12/1992 n. 546: Territorial incompetence of a tax court must be raised or noted ex officio only in the grade of judgment to which the defect refers; failure to do so renders the subsequent court's jurisdiction valid.

Parole chiave

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tax jurisdiction ex officio finding territorial incompetence judicial grade Cassation quashing credito di restituzione statale recupero dei costi aiuti alle imprese in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n.
Art. 5, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 4, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 5 d.lgs. 546/1992
art. 4 d.lgs. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. 01/10/2014, n. 20671
Cass. 01/10/2014, n. 20671) solo nel relativo grado di giudizio(quale ‘grado al quale il vizio si riferisce’), fino all’udienza didiscussione (secondo un versante dottrinario, d’ufficio potrebbeessere rilevata dall’organo giudicante anche dopo la discussione delleparti, in sede deliberativa).
Cass. 20/04/2007, n. 9392
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Testo completo

ntimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaPuglia, Sezione Staccata di Foggia, n. 2120/25/2017, depositata indata 15 giugno 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del Consigliere Giuliano Tartaglione.1. La società contribuente impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Foggia la cartella di pagamenton. 08220060003248008, con la quale la Marcheriscossioni s.p.a. leintimava il pagamento di Euro 25.637,34 a titolo di recupero delNumero registro generale 66/2018Numero sezionale 3864/2026Numero di raccolta generale 13800/2026credito di imposta per gli investimenti in aree svantaggiate, inData pubblicazione 12/05/2026relazione agli anni 2001 e 2002.L’Ufficio (Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Foggia)si costituiva contestando l’avversa impugnazione.La CTP accoglieva in parte il ricorso ritenendo fondata lapretesa erariale nell’importo di Euro 1.602,00.2.

L’Ufficio interponeva appello innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Foggia.Il giudice del gravame, nella contumacia della contribuente,rilevava d’ufficio l’incompetenza per territorio della CTP foggiana e,per l’effetto, la propria.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo.La società contribuente, nelle more fallita, pur avendo ricevuto lanotifica del ricorso in date 28 febbraio 2018 (a mezzo posta nellemani del curatore) e 12 marzo 2018 (a mezzo consolato italiano diLugano nelle mani dell’ex legale rappresentante e liquidatore), èrimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce «la violazione e falsaapplicazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546» per avere la CTR erroneamente rilevatod’ufficio la propria incompetenza per territorio. Opina, di contro, chela CTR della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, era nella speciel’autorità giudiziaria di appello competente, essendo stata emessa lasentenza di primo grado dalla CTP di Foggia, la cui incompetenza perterritorio non era stata sollevata dalle parti in primo grado né rilevatad’ufficio dal giudice.1.1.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 66/2018Numero sezionale 3864/2026Numero di raccolta generale 13800/20261.2. L’art. 5 d.lgs. 546/1992 prevede, al comma 1, che laData pubblicazione 12/05/2026competenza del giudice tributario (di primo e secondo grado) èinderogabile e, al comma 2, che l’incompetenza della commissionetributaria provinciale (oggi corte di giustizia tributaria di primogrado) e della commissione tributaria regionale (oggi corte digiustizia tributaria di secondo grado) è rilevabile, anche d'ufficio,‘soltanto nel grado al quale il vizio di riferisce’.L’art. 4 d.lgs. 546/1992 fissa i criteri di individuazione dellecommissioni tributarie (oggi corti di giustizia tributaria)territorialmente competenti; in particolare, il secondo commaprevede che le corti di giustizia tributaria di secondo grado sonocompetenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti diprimo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.1.3.

Secondo il costante orientamento di questa Corte,l’incompetenza per territorio del giudice di primo grado può essererilevata d’ufficio o eccepita dalle parti (anche dallo stesso ricorrente,cfr. Cass. 01/10/2014, n. 20671) solo nel relativo grado di giudizio(quale ‘grado al quale il vizio si riferisce’), fino all’udienza didiscussione (secondo un versante dottrinario, d’ufficio potrebbeessere rilevata dall’organo giudicante anche dopo la discussione delleparti, in sede deliberativa). Ove non venga eccepita né rilevatad’ufficio, la competenza del giudice di prime cure diventaincontestabile nei successivi gradi di lite e, ciò che più rileva ai finidella decisione del presente ricorso, non può essere rilevata d’ufficiodal giudice di appello (Cass. 20/04/2007, n. 9392).Parallelamente l’incompetenza territoriale del giudice diappello può essere rilevata d’ufficio o eccepita dalle parti solo nelrelativo grado di giudizio (ad esempio se una sentenza dellaCommissione/Corte di primo grado di Napoli venga impugnatainnanzi alla Commissione/Corte di secondo grado di Milano).1.4.

Nella specie, la CTR ha rilevato d’ufficio, a monte,l’incompetenza della CTP di Foggia (per essere competente quella diPesaro) e, a valle, la propria incompetenza, rimettendo le partiNumero registro generale 66/2018Numero sezionale 3864/2026Numero di raccolta generale 13800/2026innanzi alla CTR delle Marche. In tal modo ha commesso un dupliceData pubblicazione 12/05/2026errore: da un lato, la competenza del primo giudice, in difetto dieccezioni e/o rilievi d’ufficio in primo grado, doveva ritenersiincontestabilmente radicata presso la CTP di Foggia; dall’altro, perl’impugnazione della sentenza della CTP di Foggia era competentel’adita CTR della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, ai sensi dell’art.5, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.2.

Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza di appello vacassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia, Sezione Staccata di Foggia, in diversa composizione,perché proceda all’esame dell’appello proposto dall’Ufficio ed allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, SezioneStaccata di Foggia, in diversa composizione, perché procedaall’esame dell’appello proposto dall’Ufficio ed alla liquidazione dellespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti