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Ordinanza — n. 13796/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax collection claim by ruling the ten-year prescription period has not expired for the 2012 payment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13796/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the collection notice. The taxpayer argued that the debt was time-barred under a five-year limit, while the opposing parties contended the debt remained valid. The court rejected the shorter term, establishing that the ten-year prescription period for tax collection had not yet elapsed at the time of the notice.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 2948 c.c.: The ten-year prescription period for tax collection applies to definitive tax assessments, overriding the five-year limit for periodic payments as each tax obligation is autonomous.

Parole chiave

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tax prescription period ten year limit five year limit autonomous tax obligation collection notice validity Cassation Court ruling IRPEF and IRAP sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
nn.16713/2016, 24322/2014, 22977/2010 e 2941/2007), si è posta inrilievo la circostanza che il credito erariale per la riscossionedell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) èsoggetto al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., nongià a quello più breve previsto dall’art.
Art. 2948 c.c.
2946 c.c., nongià a quello più breve previsto dall’art. 2948 c.c. Nella specie,pertanto, essendo stata notificata la prodromica cartella nel 2003(non impugnata), alla data di notifica della successiva intimazione(15 marzo 2012) non era decorso il termine decennale diprescrizione.1.1.
art. 2946 c.c
nn.16713/2016, 24322/2014, 22977/2010 e 2941/2007), si è posta inrilievo la circostanza che il credito erariale per la riscossionedell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) èsoggetto al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., nongià a quello più breve previsto dall’art.
art. 2948 c.c
2946 c.c., nongià a quello più breve previsto dall’art. 2948 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30362/2018
Cass. n. 10549/2019
Cass. n. 16713/2016
Cass. n. 24322/2014
Cass. n. 22977/2010
Cass. n. 2941/2007
Cass. 29/11/2023, n. 33213
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Testo completo

sentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Accursio Gallo;– ricorrente –controBOMMARITO ROSARIO, rappresentato e difeso dall’Avv. LorenzoSpataro;– controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE;– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, n. 3112/12/2019, depositata in data 21 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del Consigliere Giuliano Tartaglione.1. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Palermo la cartella di pagamento n.Numero registro generale 21434/2019Numero sezionale 3867/202629620110086601511, notificata il 15 marzo 2012 e relativa a tasseNumero di raccolta generale 13796/2026automobilistiche dell’anno 2006, e l’intimazione di pagamDaetan putbob licnaz.io ne 12/05/202629620129033566517000, notificata in parti data per IRPEF ed IRAPdel 1998, lamentando, per quanto qui ancora rilevi, la prescrizionedel diritto alla riscossione.Sia l’Agenzia delle entrate sia l’Agente della riscossione sicostituivano contestando l’avverso assunto.La CTP rigettava il ricorso evidenziando che l’intimazione dipagamento si fondava su una cartella di pagamento notificata il 27febbraio 2003 e non impugnata dal contribuente; di qui,l’incontestabilità della pretesa erariale, la cui riscossione era statapromossa nel termine decennale di prescrizione.

Parallelamente, conriferimento alla cartella di pagamento relativa alle tasseautomobilistiche, la CTP rilevava che l’avviso di accertamentoprodromico non era stato impugnato.2. Il contribuente proponeva gravame, che veniva accolto dallaCommissione tributaria regionale della Sicilia, stante la maturataprescrizione sia del credito indicato nella cartella (essendo decorso iltermine triennale dal 2006 al 2012) sia di quelli erariali portatidall’intimazione (essendo decorso il termine quinquennale,applicabile anche ai crediti erariali secondo quanto affermato dallasentenza n. 30362/2018 della Suprema Corte).3.

Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione la Riscossione Sicilia s.p.a., affidandosi ad un unicomotivo. Il contribuente resiste con controricorso, mentre l’ADE èrimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2948, n. 4 e 2946 c.c. «per non avere ilCollegio considerato che la prestazione tributaria, attesa l’autonomiaNumero registro generale 21434/2019Numero sezionale 3867/2026Numero di raccolta generale 13796/2026dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non puòData pubblicazione 12/05/2026considerarsi una prestazione periodica».

Osserva, in particolare, chela decisione di questa Corte (sent. n. 30362/2018) richiamata dallaCTR è rimasta isolata ed è stata superata dalla giurisprudenzasuccessiva (ad. es. Cass. n. 10549/2019). In tale ultimo arresto, inparticolare, richiamando precedenti pronunce (Cass. nn.16713/2016, 24322/2014, 22977/2010 e 2941/2007), si è posta inrilievo la circostanza che il credito erariale per la riscossionedell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) èsoggetto al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., nongià a quello più breve previsto dall’art. 2948 c.c. Nella specie,pertanto, essendo stata notificata la prodromica cartella nel 2003(non impugnata), alla data di notifica della successiva intimazione(15 marzo 2012) non era decorso il termine decennale diprescrizione.1.1.

Il motivo, centrato unicamente sulla intimazione dipagamento relativa ai crediti erariali (con il conseguente passaggioin giudicato dell’annullamento della cartella di pagamento relativaalla tassa automobilistica), è fondato.1.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte il creditoerariale per la riscossione di IRPEF ed IRAP si prescrive nell'ordinariotermine decennale, attesa la mancata previsione di un termine piùbreve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non operal'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., inquanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazioneannuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolopagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove edautonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi(da ultimo, Cass. 29/11/2023, n. 33213).La CTR, ritenendo applicabile il più breve termine diprescrizione quinquennale, non ha fatto corretta applicazione deiprincipi appena riportati.Numero registro generale 21434/2019Numero sezionale 3867/2026Numero di raccolta generale 13796/20261.3.

Nella specie, in definitiva, il termine decennale diData pubblicazione 12/05/2026riscossione, decorrente dalla notifica della prodromica cartella dipagamento (eseguita il 27 febbraio 2003, come accertato dalla CTP),non era decorso al 15 marzo 2012, data della notificadell’intimazione di pagamento oggetto dell’odierno giudizio.2. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza diappello va cassata, limitatamente all’intimazione di pagamento n.29620129033566517000, con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perchéproceda a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatalimitatamente all’intimazione di pagamento n.29620129033566517000, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché procedaa nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti