Decreto — n. 13786/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAesentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controSiemens Healthcare Srl in persona del legale rappresentante pro temporeSiemens Spa in persona del legale rappresentante pro temporerappresentati e difesi dall'avvocato Tonio Di Iacovo unitamenteall’avvocato Delia Berto-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n.1604/2021 depositata il 27/04/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 13786/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controSiemens Healthcare Srl in persona del legale rappresentante pro temporeSiemens Spa in persona del legale rappresentante pro temporerappresentati e difesi dall'avvocato Tonio Di Iacovo unitamenteall’avvocato Delia Berto-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n.1604/2021 depositata il 27/04/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 30623/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 13786/2026Data pubblicazione 12/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 09/05/2026Antonella Dell'Orfano