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Ordinanza — n. 13775/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax commission ruling for apparent lack of reasoning regarding tax debt finality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13775/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision rejecting the taxpayer's appeal due to apparent lack of reasoning. The taxpayer argued that the tax debt had become final and unappealable because the subsequent collection notice was not contested, while the tax authority claimed the initial irregularity notice was merely an invitation. The court found the lower court's reasoning cryptic and failed to explain why the finality of the unappealed collection notice was irrelevant to the taxpayer's defense.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 54 d.lgs. n. 546/1992: A tax court decision is void if it fails to provide clear reasoning on why a specific legal argument, such as the finality of a subsequent tax debt, is irrelevant to the case.

Parole chiave

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tax appeal cassation apparent lack of reasoning tax debt finality collection notice appeal Regional Tax Commission sottrazione dell'iva evasione all'obbligo di contribuzione complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Violazione dell’art. 132 c.p.c.e dell’art.
Art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
600 del 1973 e dell’art. 54-bis deld.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n.
Art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Si deduce che la comunicazione diNumero registro generale 3701/2022Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 13775/2026Data pubblicazione 12/05/2026irregolarità, impugnata dal contribuente, pur potendo rientrare - afronte di una lettura estensiva dell’art. 19 del d.lgs.
Art. 36-bis, comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973
0012454914401 del9 novembre 2015, l’Ufficio comunicava gli esiti dei controlliautomatizzati della dichiarazione IVA 2014, eseguita ai sensiNumero registro generale 3701/2022Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 13775/2026Data pubblicazione 12/05/2026dell’art. 36-bis del d.P.R.
Art. 54-bis, comma 3 d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973 e dell’art. 54-bis deld.P.R.
art. 132 c.p
Violazione dell’art. 132 c.p.c.e dell’art.
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Testo completo

e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controCOOPERATIVA SOCIALE LA SILVA, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Calabria n. 2366/2021, depositata il 30 giugno2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.1. – Con comunicazione di irregolarità n. 0012454914401 del9 novembre 2015, l’Ufficio comunicava gli esiti dei controlliautomatizzati della dichiarazione IVA 2014, eseguita ai sensiNumero registro generale 3701/2022Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 13775/2026Data pubblicazione 12/05/2026dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972, alla cooperativa sociale La Silva.

Nellospecifico veniva rettificato il quadro IVA della dichiarazione in forzadi indebite compensazioni effettuate. Nella predetta comunicazioneera indicato che il contribuente poteva regolarizzare la suaposizione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, versandola somma richiesta; se invece avesse ritenuto il controllo noncorretto, sempre entro trenta giorni, avrebbe potuto fornirechiarimenti e dimostrare la correttezza dei dati. Inoltre, eraindicato che la comunicazione non era un atto impugnabile, per cuiavverso di essa non era possibile presentare alcun ricorso.Nel caso di specie la cooperativa attivava il canale CTVIS,ottenendo una risposta di diniego e l’Ufficio provvedeva pertantoall’iscrizione a ruolo del dovuto.In data 28 marzo 2017, il concessionario della riscossionenotificava la cartella esattoriale n. 03420170006015656 mediante ilquale si richiedeva la corresponsione degli importi derivanti dagliesiti della liquidazione per l’anno 2014, precedentemente indicatinella comunicazione di irregolarità.Nelle more della notifica della cartella, la contribuente, in data21 dicembre 2015, impugnava la predetta comunicazione.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, consentenza n. 2248/11/2017, accoglieva il ricorso della contribuente.2.

– Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponevaLa contribuente si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.Con sentenza n. 2366/2021, depositata il 30 giugno 2021, laCommissione tributaria regionale della Calabria rigettava l'appello.Numero registro generale 3701/2022Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 13775/2026Data pubblicazione 12/05/20263. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.La contribuente non ha svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

– Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità dellasentenza per apparente motivazione. Violazione dell’art. 132 c.p.c.e dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n.

4. Preliminarmente si evidenzia come i giudici, nellasentenza in esame, hanno cripticamente affermato che «LaCommissione preliminarmente riscontra la fondatezza di quantosopra esposto dall'appellata - per come sopra riportato, ancheperché ampiamente documentato - in ordine alla eccezionesollevata dall’appellante, che aveva asserito fosse diventatadefinitiva la pretesa erariale per mancata impugnazione dellacartella esattoriale successiva al provvedimento impugnato, che erastato annullato con la sentenza impugnata che ci occupa». Con taleapodittico decisum, i giudici di appello hanno sostanzialmenteaffermato l’irrilevanza della definitività della cartella nonimpugnata, ritenendo che il credito tributario non si fossecristallizzato.

Ciò tuttavia è stato affermato senza alcunamotivazione, laddove, invece, la cartella di pagamento emessa inun momento successivo rispetto alla comunicazione di irregolaritàimpugnata dal contribuente nel procedimento in esame, dovevaessere impugnata tempestivamente. Non avendolo fatto, la stessaera divenuta definitiva. Né la Commissione tributaria regionale hachiarito (vista la totale assenza di motivazione) se a taleconclusione abbia ritenuto di giungere in conseguenza dell’atto disospensione della riscossione della cartella, che l’Ufficio avevaNumero registro generale 3701/2022Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 13775/2026Data pubblicazione 12/05/2026emesso a favore del contribuente a seguito dell’emissione dellasfavorevole sentenza di Commissione tributaria provinciale nelpresente giudizio.

Se così fosse, la motivazione sarebbe comunqueapparente in quanto inconferente con il caso di specie, laddove lasospensione della riscossione di una cartella, resa in attuazione delpronunciamento di primo grado, non implicava (e non implica)alcun effetto sulla definitività. I giudici di merito erano statichiamati a valutare la circostanza relativa alla mancataimpugnazione della cartella recante il debito sorto in capo alcontribuente a seguito della liquidazione della dichiarazione ex art.36-bis. La prova circa la mancata acquisita definitività della cartellapoteva essere apportata da controparte solo mediantedocumentazione che attestasse la proposizione, nei termini dell’art.21 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un ricorso avverso la suddettacartella.

Tale prova non sarebbe stata mai prodotta dallacooperativa.1.1. – Il motivo è fondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020;

Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaNumero registro generale 3701/2022Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 13775/2026Data pubblicazione 12/05/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, la motivazione non rispetta il «minimocostituzionale», difettando una specifica illustrazione del profilopuntualmente denunciato della definitività della cartella nonimpugnata, con conseguente cristallizzazione del credito.

Non èdato, infatti, comprendere le ragioni per cui l'appello sia statoconsiderato infondato a seguito dell’affermazione secondo cui: «LaCommissione preliminarmente riscontra la fondatezza di quantosopra esposto dall'appellata - per come sopra riportato, ancheperché ampiamente documentato - in ordine alla eccezionesollevata dall’appellante, che aveva asserito fosse diventatadefinitiva la pretesa erariale per mancata impugnazione dellacartella esattoriale successiva al provvedimento impugnato, che erastato annullato con la sentenza impugnata che ci occupa».Non si comprende, invero, se sia stata affermata nellasostanza l’irrilevanza della definitività della cartella non impugnata,ritenendo che il credito tributario non si fosse cristallizzato,allorquando l'Agenzia delle entrate aveva invece dedotto lamancata impugnazione della cartella di pagamento, impugnazioneche spettava alla contribuente provare.

Peraltro, la sospensionedella riscossione di una cartella, resa in attuazione delpronunciamento di primo grado e dedotta dalla contribuente, nonimplicava alcun effetto sulla definitività della pretesa.2. – L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimentodei restanti (con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonchédegli artt. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis,comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.

Si deduce che la comunicazione diNumero registro generale 3701/2022Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 13775/2026Data pubblicazione 12/05/2026irregolarità, impugnata dal contribuente, pur potendo rientrare - afronte di una lettura estensiva dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992 operata in giurisprudenza di legittimità - tra gli attiautonomamente impugnabili, non reca in sé una pretesa impositivadefinitiva ma semplicemente un invito la cui mancata impugnazionenon determina l’impossibilità per il contribuente di impugnare lasuccessiva cartella.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 2, 30, comma2, e 54-bis del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché degli artt. 19 e 55,comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. Parte ricorrente prospetta l’ulterioreillegittimità della decisione laddove ha attribuito valenza decisiva,in una fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione IVA,al mancato accertamento che l’Ufficio avrebbe dovuto porre inessere al fine di riconoscere la posizione creditoria dellacontribuente).3.

– La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 11 marzo 2026.Il Presidente