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Decreto — n. 13769/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13769/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13769/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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appresentato e difeso dall'avvocato Vito BrancacontroAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Statoavverso la sentenza della Comm.trib.reg. Sicilia sez.dist. Catania n.2719/05/2019depositata il 07/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso perCassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata)previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art.1, comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensidel terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipateDICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 07/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

Regesto Legislator

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Decreto — n. 13769/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sicilia sez.dist. Catania n.2719/05/2019depositata il 07/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso perCassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata)previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art.1, comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensidel terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipateDICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 07/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

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Testo completo

appresentato e difeso dall'avvocato Vito BrancacontroAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Statoavverso la sentenza della Comm.trib.reg. Sicilia sez.dist. Catania n.2719/05/2019depositata il 07/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso perCassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata)previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art.1, comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensidel terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipateDICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 07/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino