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Decreto — n. 13766/2026 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed as extinguished by transmission of case closure list under Art. 198 of Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 13766/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the transmission of a case closure list by the tax agency. The lower court ruled that this document confirmed the regular conclusion of the dispute under specific legislative provisions, noting no pending objections. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 198, comma 1, della medesima disposizione: The transmission of a case closure list by the tax authority constitutes definitive proof of the dispute's resolution, automatically extinguishing the civil proceedings unless parties request a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction tax authority list case closure transmission civil procedure law costs allocation

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 198, comma 1, della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod.

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Testo completo

appresentato e difeso dall'avvocato Vito BrancacontroAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Statoavverso la sentenza della Comm.trib.reg. Sicilia sez.dist. Catania n.2720/05/2019depositata il 07/05/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesimadisposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 07/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino