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Ordinanza — n. 13661/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding new utility consumption evidence introduced in second instance tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13661/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision to reject the taxpayer's challenge to tax notices. The taxpayer argued that the lower courts violated procedural rules by relying on new evidence regarding utility consumption introduced by the municipality during the second instance, which was not part of the original tax assessment. The court rejected this claim, affirming that the accelerated definition procedure correctly applied established jurisprudence and that the taxpayer failed to demonstrate why the lower court's orientation should change.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.; The Court of Cassation holds that a proposal for accelerated definition under Art. 380-bis c.p.c. is valid even if the deciding collegium includes the proposing official, and that an appeal alleging violation of the principle of correspondence between the request and the judgment fails when the lower court relies on settled jurisprudence without new grounds.

Parole chiave

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accelerated definition procedure ius novorum violation tax appeal inadmissibility utility consumption evidence correspondence between request and judgment

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo, da esaminare preliminarmente, la ricorrentedenuncia nullità della sentenza in violazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 7, comma 1-bis della legge 212/2000
3), c.p.c., violazione dell’art. 7, comma 1-bis della leggen.
Art. 96, terzo comma c.p.c.
Art. 96, quarto comma c.p.c.
art. 380-bis c.p
art. 112 c.p
Con il primo motivo, da esaminare preliminarmente, la ricorrentedenuncia nullità della sentenza in violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 23 d.lgs. n.546/1992
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
ildivieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall’art. 57 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 9611/2024
Cass. nn. 5939/2021
Cass. n. 17760/2018
Cass. nn. 5766/2021
Cass. n. 25516/2019

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Testo completo

CESCO NAVARRINI giusta procura speciale in-ricorrente-controCOMUNE DI CAMAIORE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocato ROBERTO CAMERO giusta procura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 19524/2025Numero sezionale 3553/2026Numero di raccolta generale 13661/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 237/2025 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIADI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA, depositata il 24/02/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 28/4/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLADELL'ORFANOCristina Mugnaioni propone ricorso, affidato a tre motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Toscana aveva respinto l’appello avversola pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena n.62/2022 con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso avvisi diaccertamento riguardanti IMU e TASI 2016 e 2017 emessi dal Comune diCamaiore.Il Comune resiste con controricorso.Con decreto del 23/11/2025 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1. Con il primo motivo, da esaminare preliminarmente, la ricorrentedenuncia nullità della sentenza in violazione dell’art. 112 c.p.c. per averela Corte di secondo grado fondato la decisione su di una nuovacontestazione, introdotta dal Comune in appello, riguardante i consumidelle utenze dell’immobile, violando il divieto di ius novorum e il principiodi corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, atteso che gli avvisi diNumero registro generale 19524/2025Numero sezionale 3553/2026Numero di raccolta generale 13661/2026Data pubblicazione 11/05/2026accertamento originari si basavano esclusivamente sulla residenza edimora del nucleo familiare in immobili diversi, senza contestare la dimoraabituale della ricorrente.2.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7, comma 1-bis della leggen. 212/2000 per avere l’Amministrazione illegittimamenteintegrato/modificato la motivazione degli avvisi di accertamento durante ilgiudizio, introducendo nuovi elementi (consumi delle utenze) non presentinegli atti originari, in violazione dello Statuto dei diritti del contribuente.2.3. Ciò posto, le doglianze vanno disattese sulla scorta di quantoevidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata (« ... ildivieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall’art. 57 d.lgs. 31dicembre 1992 n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lostrumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto insenso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativao estintiva della pretesa fiscale, ovvero il divieto in questione concernetutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'attotributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale,mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè,alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censuredel contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante:

Cass. n.25629/2022 cit., che richiama Cass. n. 7434/2021; Cass. n. 2072/2021;Cass. n. 22004/2020; Cass. n. 5502/2020; Cass. n. 33115/2019; Cass. n.12651/2018; Cass. n. 31224/2017; Cass. n. 22105/2017; Cass. n.14486/2013); ... l'ente impositore ha quindi facoltà di integrare,completare ed ampliare le proprie difese ed eccezioni (improprie) con lacostituzione nel giudizio di appello, fermo restando il limite invalicabiledelle ragioni (di fatto e di diritto) poste a fondamento dell'atto impositivo(Cass. n. 25629/2022 cit.); ... su tali premesse non si può dunque ritenereche, in appello, il Comune abbia ampliato il thema decidendum mediantela proposizione di una domanda o di un'eccezione nuova (in senso tecnico),essendosi limitato ad allegare la circostanza del ridotto consumo delleutenze, relative all’immobile tassato, come fatto volto a contrastare laNumero registro generale 19524/2025Numero sezionale 3553/2026Numero di raccolta generale 13661/2026Data pubblicazione 11/05/2026domanda proposta dalla contribuente, in relazione a quanto indicato anchenella sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, citata nella sentenzaimpugnata, circa le condizioni che attestino l’effettivo utilizzo dell’immobilecome dimora abituale; ... infatti ..., poiché oggetto della controversia è ildiritto all’esenzione della tassa (IMU e TASI) per l’abitazione principale, ilcui fatto costitutivo ricade nell’onere probatorio della contribuente,consegue che la sua negazione si configura come una mera difesa che,contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine didecadenza previsto dall’art. 23 d.lgs. n.546/1992 ed al divieto dello iusnovorum (cfr. su tale principio in tema di legittimazione e di titolarità deldiritto, tra le tante Cass. 24375/2024, che richiama Cass., Sez.

U., n.2951/2016; Cass. n. 28793/2023); ...il Comune ben poteva, dunque,sollevare la questione del ridotto consumo delle utenze domestiche in sededi appello, non incontrando il limite di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992,stante la natura di mera difesa del rilievo svolto, potendo altresì depositarein appello la documentazione inerente, stante il disposto dell’art. 58,comma 2, d.lgs. n. 546/1992 ... ».2.4. È opportuno, inoltre, evidenziare che negli atti impugnati,ritualmente trascritti in parte qua nel controricorso, trovasi indicato, qualemotivazione della pretesa tributaria, che «il contribuente e la propriafamiglia non risiedono anagraficamente e non dimorano abitualmente nelfabbricato oggetto del presente accertamento», essendo stata dunquecontestata specificamente anche la mancata dimora abituale dellaricorrente nell’immobile in oggetto.3.1.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 13,comma 2, del D.L. 201/2011 e dell’art. 1, comma 669, della legge n.147/2013 per avere la Corte di secondo grado erroneamente applicato lenorme in materia di agevolazioni «prima casa» per IMU e TASI, ignorandola sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che ha dichiaratol’illegittimità della norma che richiedeva la residenza e dimora dell’interonucleo familiare nello stesso immobile per ottenere l’agevolazione.3.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermatoquanto segue:« Nella presente vicenda, va rilevato che il Comune diNumero registro generale 19524/2025Numero sezionale 3553/2026Numero di raccolta generale 13661/2026Data pubblicazione 11/05/2026Camaiore ha disposto proprio i controlli auspicati dalla Corte Costituzionalesulle utenze della casa oggetto d’imposizione e ha verificato che i consumidell’appellante erano ben al di sotto di quelli standard (è stata riportata lastima Istat per la provincia di Lucca), compatibili forse con un utilizzosaltuario, ma non certo con quelli di una dimora abituale (tenendo contoche nell’immobile, vi risiedeva – anagraficamente - anche la madre dellaricorrente): infatti, le utenze espongono consumi per meno di un terzo diquelli standard (rispetto a quelli elettrici) e meno di un quarto di quellistandard, (rispetto a quelli idrici), per come riportati dal Comune.

Nonsussiste, pertanto, il requisito della dimora abituale presso l’immobileoggetto d’imposizione, da parte della ricorrente, pur residenteanagraficamente presso lo stesso immobile, in quanto attraverso i consumirilevati dalle utenze elettriche e idriche, vi sono sufficienti indizi che ladimora presso l’immobile de quo fosse saltuaria e non continua, comeinvece richiesto per fruire dell’esenzione».3.3. Le doglianze vanno parimenti disattese sulla scorta di quantoevidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata (« ...essendo stato accertato dai Giudici d’appello, con apprezzamento di fatto,insindacabile in questa sede, se adeguatamente motivato, che la ricorrenteaveva solo la residenza anagrafica nell’immobile tassato e non la dimoraabituale, stante il ridotto consumo delle utenze domestiche relative alsuddetto immobile, va evidenziato che la Corte Costituzionale, con lasentenza citata, ha unicamente stabilito che nel caso dei coniugi,possessori di più immobili, ciascun possessore ha diritto all’esenzione IMU(e le stesse considerazioni valgono anche per la TASI), purchéabbia residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, e a prescindereda residenza e dimora del coniuge o del convivente; ... la fattispecie inesame esula, quindi, dall’ipotesi di esenzione IMU sull’abitazione principalein favore del possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente,indipendentemente dal luogo di residenza e dimora del suo nucleo familiare...».3.4.

È opportuno inoltre evidenziare che le conclusioni raggiunte nonsi pongono in contrasto con l’ordinanza n. 28467/2025 di questa Corte,Numero registro generale 19524/2025Numero sezionale 3553/2026Numero di raccolta generale 13661/2026Data pubblicazione 11/05/2026menzionata da parte ricorrente, emessa tra le medesime parti, marelativamente a diverse annualità (2012-2013), con la quale è stato accoltoil ricorso dell’odierna ricorrente sul rilievo che gli atti impositivi erano stati«motivati solo sulla base della residenza distinta dei coniugi», in contrastocon quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022.3.5.

Per completezza, è comunque opportuno ribadire che questaCorte, con indirizzo condiviso, ha precisato che in materia tributaria,l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposteperiodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, perlegge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per unarco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei qualil'accertamento concerne fa qualificazione di un rapporto ad esecuzioneprolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie«tendenzialmente permanenti» in quanto non suscettibili di variazioneannuale (Cass. nn. 5939/2021, 17760/2018), non potendo riguardareelementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. nn. 5766/2021,25516/2019), come situazioni fattuali riguardanti l'applicazione del tributo,cosicché l’invocato giudicato esterno, da parte della ricorrente, nonsarebbe in ogni caso estensibile a diverse annualità da quella per cui siprocede e fondato su elementi di fatto suscettibili di variazione.4.

Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa.5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.6. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.., in favore del controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.).Numero registro generale 19524/2025Numero sezionale 3553/2026Numero di raccolta generale 13661/2026Data pubblicazione 11/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 1.400,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali edaccessori come per legge, nonché al pagamento della somma di Euro1.400,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore delcontroricorrente e della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96,quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente(Fabio Di Pisa)