Cassation court quashes tax ruling for annulment of tariff decisions based on prior invalidity, ruling each year is autonomous.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision annulling a 2018 TARI assessment based on the prior invalidity of a 2015 regulation. The municipality argued that the prior annulment created a permanent state of illegitimacy for subsequent years, but the Court rejected this, holding that each annual tariff deliberation is autonomous. Consequently, the Court ruled that the annulment of a prior deliberation does not automatically invalidate later, distinct annual decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 c.c.; Art. 7 d.lgs. n. 546/1992: The judicial annulment of a municipal tariff deliberation for a preceding year does not have caducating effect on subsequent, merely repetitive deliberations, as each annual decision regulates the matter autonomously and is not bound by the external res judicata of the prior invalidity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
so dall'avvocato Francescod'AmbrosioricorrentecontroHOTEL ARISTON s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Ussanid'Escobar unitamente all’avvocato Paola CoppolacontroricorrenteNumero registro generale 2901/2022Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta genera le 13650/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaleD atsaepuzbibolicnaezio ne 11/05/2026distaccata di Salerno n. 4866/2021 depositata il 14/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere Lavinia Spaventi.1.
La HOTEL ARISTON s.r.l. ha proposto impugnazione avversol’avviso di accertamento n. 16298 del 27.4.2018, emesso dalComune di Capaccio - Paestum, con riferimento all’omessopagamento della tassa di smaltimento rifiuti TARI per l’anno 2018.2. La CTP di Salerno, con sentenza n. 3390/2019, ha accolto il ricorsodi HOTEL ARISTON s.r.l., osservando che, in relazione ad unpregresso avviso di accertamento per TARI relativo all’anno 2015, viera già stato un annullamento, con sentenza divenuta irrevocabile(sentenza CTR Campania - Salerno n. 2437/2018), fondato sulladisapplicazione per illegittimità del Regolamento n. 48 del 25.6.2014di determinazione delle tariffe TARI anno 2015.
La CTP Salerno haesteso le considerazioni svolte nella sentenza irrevocabile citataanche all’avviso per l’anno 2018, che veniva, quindi, annullato.3. Avverso la sentenza di I grado ha proposto appello il Comune diCapaccio; la CTR della Campania ha rigettato l’appello, con lasentenza n. 4866/2021 depositata il 14.6.2021.3.1 Ha argomentato la CTR che l’avvenuto annullamento dell’avvisorelativo all’anno 2015, in forza della sentenza CTR Campania -Salerno n. 2437/2018 passata in giudicato - determina unasituazione tendenzialmente permanente di illegittimità (perchéfondata sostanzialmente sul medesimo rapporto) anche dellesuccessive delibere per gli anni di imposta a seguire; che in relazionea tale vicenda, il Comune di Capaccio non ha dimostrato lecircostanze e i presupposti dedotti come “mutati”; in particolare, inpunto di modifiche del regolamento comunale in materia di TARI, ilComune “nulla dice nello specifico in ordine all’effettivo contenuto eNumero registro generale 2901/2022Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta genera le 13650/2026sostanza delle modifiche che sarebbero state appoDrattaptueb blicazlio ne 11/05/2026regolamento nel senso della eliminazione di profili di illegittimità cheavevano portato alla disapplicazione di quel regolamento da partedei giudici della sentenza n. 2437/2018”.4.
Il Comune di Capaccio ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza di secondo grado, affidato a tre motivi.5. La HOTEL ARISTON s.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 7 d. lgs. n. 546 del 1992.In particolare, afferma che la sentenza impugnata è errata perchéha ritenuto di potersi rifare e fare propri i motivi di cui alla pronunciapassata in giudicato n. 2437/2018, incorrendo in un sostanzialeerrore di fondo, ossia ritenendo che la decisione di disapplicazione diregolamento amministrativo compiuta in quella sentenza, aventenatura di pronuncia meramente incidentale, potesse acquisireautorità di cosa giudicata.2.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 7 d. lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 1 comma 683 l. n. 147/2013 in quanto è escluso che ladelibera successiva possa ritenersi invalida per derivazione delladelibera antecedente annullata ovvero per effetto di propagazionetemporale del giudicato esterno di annullamento, tenuto conto cheneppure l’annullamento definitivo di delibere amministrative inmateria di TARI (circostanza ancor più radicale della meradisapplicazione) si estende alle delibere TARI concernenti leannualità successive “quandanche riproduttive della deliberaannullata” ( Cass. n. 28675/2018).3.
Con il terzo motivo parte ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 2901/2022Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta genera le 13650/20262909 c.c. e dell’art. 1 comma 683 l. n. 147/2013 in quaDnattaop usbbialic aizlio ne 11/05/2026Regolamento UIC, sia le delibere tariffare TARI che i sottesi Pianifinanziari del Comune per il Servizio Gestione Integrata del ciclo deirifiuti non sono fattispecie permanenti e, in ogni caso, la decisione didisapplicazione della CTR Salerno n. 2437/2018 ha riguardato solo ilRegolamento n. 48 del 25.6.2014 e non le successive modifiche del2015 e del 2016, con le quali sono state approvate le aliquoteriportate nell’opposto avviso di pagamento.4.
I tre motivi di ricorso in ragione della connessione nonché dellaloro sostanziale sovrapponibilità possono essere esaminaticongiuntamente e sono da ritenere fondati.La motivazione della sentenza impugnata si basa su una erratavalutazione in diritto, relativa alla valenza del giudicato. Invero, ilpassaggio in giudicato della sentenza della CTR Salerno n.2437/2018, con la quale in relazione all’anno di imposta 2015l’avviso di accertamento TARSU è stato dichiarato illegittimo, previadisapplicazione del Regolamento n. 48/2014 (per mancataindicazione dei parametri normativi di cui al DPR n. 158/99) nonproduce effetti nel presente giudizio.4.1.
Ciò, innanzitutto, in quanto in punto di pronuncia didisapplicazione di atto amministrativo illegittimo da parte del giudiceordinario non si può formare giudicato. Il regime generale del poteredi disapplicazione del GO rispetto agli atti amministrativi è stabilitodagli artt. 4 e 5 dell’All. E l n. 2248/1865 (art. 4: “Quando lacontestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un attodell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conosceredegli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto ingiudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato omodificato se non sovra ricorso alle competenti autoritàamministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunaliin quanto riguarda il caso deciso”; art. 5:
“In questo, come in ognialtro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativiNumero registro generale 2901/2022Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 13650/2026Data pubblicazio ne 11/05/2026ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alleleggi”). L’accertamento sull’atto amministrativo illegittimo da partedel G.O. può avere dunque valenza solo incidentale, limitataall’oggetto dedotto in quel giudizio e può portare solo alla suadisapplicazione nel caso concreto. Invero, secondo i principi generali,può formarsi giudicato su una questione pregiudizialeincidentalmente affrontata dal giudice se, perlomeno, in disparteogni altra considerazione, il giudice chiamato a sciogliere la dettaquestione sia dotato di competenza sulla questione e, a maggiorragione, di giurisdizione.
Come affermato da Cass. n. 24427/2022«una questione pregiudiziale idonea a configurarsi quale causapregiudiziale postula non solo che vi sia una domanda di parterelativa ad un punto costituente un antecedente logico necessario,di fatto o di diritto, rispetto alla decisione della controversiaprincipale proposta - che come tale può essere accertato in viaincidentale - ma anche che tale questione assuma un rilievoautonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenzegiuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuoridella causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di uninteresse giuridico concreto, che trascende quello inerente allasoluzione della controversia nel cui ambito la questione è statasollevata».
La disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo daparte del GO mai potrebbe assumere un rilievo autonomo, destinatoa proiettare le sue conseguenze giuridiche su altri rapporti. Pertanto,poiché il giudice ordinario, nella specie tributario, non può accertaredirettamente la legittimità di un atto amministrativo, potere checompete solo alla giurisdizione del G.O., l’esito del giudizio didisapplicazione non può avere che natura incidentale, privo divalenza di giudicato.In secondo luogo, si osserva che è principio già affermato da questaCorte che «In tema di TARSU, l'annullamento giurisdizionale delladelibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualitàNumero registro generale 2901/2022Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 13650/2026Data pubblicazio ne 11/05/2026precedente non ha efficacia caducante sulle delibere (nonimpugnate) meramente "ripetitive" degli anni successivi, poiché ognideliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispettoalla precedente e dovendosi quindi escludere sia l'operare delgiudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicarein via incidentale l'atto sulla base di tale presupposto (Cass. n.28675/2018;
Cass. n. 14039/2019). È dunque smentital’affermazione contenuta nella sentenza impugnata per la quale inmancanza di prova delle modifiche intervenute in epoca successivada parte delle delibere citate dal Comune di Capaccio la fattispecierelativa alla TARSU per l’anno 2018 avrebbe carattere“tendenzialmente permanente”. Nel caso di specie, peraltro, non solola delibera oggetto dell’impugnazione attiene ad annualità diversa,ma è stata adottata sulla base di Regolamento e delibere diverse daquelle oggetto della sentenza n. 2437/2018, la cui sostanzialeidentità è stata apoditticamente affermata dal contribuente nel suoricorso.
In definitiva, tutta la sentenza impugnata si fondaerroneamente sulla valenza del giudicato e tutte le considerazioni ivisvolte muovono dall’errato presupposto della vincolatività delprecedente, non considerando che ogni annualità va valutataautonomamente, alla luce del principio che l’annullamento (o ladisapplicazione) di una delibera avente ad oggetto le tariffeimpositive non travolge le delibere successive. Conseguentemente,deve assumere rilievo l’autonomia della singola annualità, basata suun differente regolamento comunale, peraltro osservando chel’invocato giudicato riguardava fondamentalmente mere valutazionigiuridiche sulla portata degli atti amministrativi dell’ente impositore.5.
Il ricorso del Comune di Capaccio va, dunque, accolto; la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania che, in diversacomposizione, provvederà a riesaminare la vicenda in esame sullaNumero registro generale 2901/2022Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 13650/2026Data pubblicazio ne 11/05/2026scorta dei principi sopra affermati, disponendo anche per le spese diquesto giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania che deciderà indiversa composizione, anche sul regime delle spese di questogiudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 11 marzo 2026Il Presidente(Fabio Di Pisa)