Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13641/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes tax appeal for omitting examination of prescription defense regarding 2011 tax year.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13641/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court quashed the Second Instance Court's decision regarding a tax dispute between Golden Hotel and RTI Riscossione. While the lower court partially accepted the taxpayer's appeal to correct the tax assessment, it failed to address the taxpayer's re-argued claim that the tax debt for 2011 had expired due to prescription. The court ruled that this omission constituted a violation of procedural requirements, necessitating a retrial to determine if the debt was time-barred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, e 5 c.p.c.; Art. 112 e 56 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992: A second instance judgment is void if it omits to examine a ground of appeal re-argued in the second instance that was absorbed in the first instance, such as a prescription defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
omessa motivazione decadenza tributaria prescrizione decennale cassazione con rinvio d.lgs 546/1992 art 360 c.p.c. giudizio tributario procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, e 5 c.p.c.
Va, quindi, osservato che con il primo motivo di ricorso, partericorrente censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
3, 4 e 5, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.
Art. 56 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992
art. 112 c.p
3, 4 e 5, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 342 c.p
546 del 1992, norma speciale rispettoall'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria silimiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni edargomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato giàdedotte in primo grado (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12131/2023
Cass. n. 24667/2021
n.12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass.
Cass. n. 7662/2020
24667/2021, Cass. n. 7662/2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e difeso dall'avvocato Michele Foniciello unitamenteall’avvocato Andrea Orefice-ricorrente-controRti Equitalia Servizi Riscossione S.p.A. gia' Equitalia Sud rappresentato edifeso dall'avvocato Marco Baio unitamente agli avvocati Roberta Finizio,Maria Voccia De Felice-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n.806/2020 depositata il 27/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere Lavinia Spaventi.Numero registro generale 28257/2020Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 13641/2026Data pubblicazione 11/05/20261.

La GOLDEN HOTEL s.r.l. ha proposto ricorso avverso avviso diaccertamento n. 14305/662, notificato il 28.12.2017, della RTI Agenziadelle Entrate Riscossione Ge Se T Italia S.p.a. – Ottogas srl (d’ora in poi,RTI Riscossione), quale concessionario della attività di accertamento eriscossione TARSU Comune di Napoli, con riferimento all’omessopagamento della tassa di smaltimento rifiuti per gli anni 2011 e 2012.2. La CTP di Napoli, con sentenza n. 12451/18 ha accolto il ricorso dellaGOLDEN HOTEL, rilevando la oggettiva impossibilità di determinare lasuperficie tassabile utilizzata ai fini della adozione dell’avviso, che venivaquindi annullato integralmente.3.

Avverso la sentenza di I grado ha proposto appello RTI Riscossione; laCTR della Campania con la sentenza sez. 20, n. 806/202/2020, pubblicatail 27.1.2020, ha accolto parzialmente il gravame, rettificando l’avviso diaccertamento e determinando la nuova superficie tassabile, dopo averconsiderato utile e accertata la superficie risultante dalla perizia depositatain I grado dalla GOLDEN HOTEL. Ha argomentato il giudice di II grado che,sebbene dall’atto impugnato non fosse dato comprendere quale fosse lasuperficie tassabile e non potesse ritenersi motivato l’atto, mancando ilriferimento certo al presupposto di fatto dell’imposizione, “cioè lasuperficie cui applicare i criteri di calcolo in base ai parametri e fontinormative correttamente indicate”, tenuto conto del caratteretendenzialmente devolutivo del contenzioso tributario, “il Collegio puòsopperire alle carenze istruttorie delle parti nella determinazione dellasuperficie tassabile non correttamente indicata nell’atto impugnato,operazione nella specie agevole con riguardo alla superficie noncontestata, seppure in via gradata, dall’Ufficio e segnatamente quellaposta sin dall’origine dal contribuente con la perizia giurata”, cosìaccogliendosi la richiesta di rettifica dell’avviso di accertamento della RTIRiscossione.Numero registro generale 28257/2020Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 13641/2026Data pubblicazione 11/05/20264.

GOLDEN HOTEL ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadi II grado, affidato a tre motivi nonché successiva memoria.5. RTI Riscossione ha resistito con controricorso.Ragioni della decisione1. Vanno, in primo luogo, disattese le preliminari eccezioni dicomplessiva inammissibilità del ricorso per cassazione formulate dallaparte controricorrente, in quanto la GOLDEN HOTEL ha dedotto dellespecifiche e dettagliate censure in diritto e, sotto altro profilo, non vi sonoproblemi di autosufficienza in quanto la società ricorrente, fatte salvetalune eccezioni, ha indicato in maniera adeguata tutti gli elementi fattualidei quali ha chiesto una determinata valutazione giuridica.2.

Va, quindi, osservato che con il primo motivo di ricorso, partericorrente censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992. In particolare, lamenta che la RTI Riscossione solocon l’atto di appello aveva chiesto, per la prima volta, di rideterminare lasuperficie dell’immobile di proprietà della GOLDEN ai fini del calcoloTARSU; per questa ragione l’appello della RTI doveva essere dichiaratoinammissibile, come peraltro già richiesto dalla GOLDEN in quel giudizio diII grado, per violazione del divieto di nova in appello di cui all’art. 57comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992.

L’omessa statuizione della CTR in puntodi inammissibilità dell’appello, come dedotta dalla GOLDEN,determinerebbe il vizio di errore in iudicando della sentenza, ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., anche in punto di violazione della corrispondenza trachiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.3. Con il secondo motivo di ricorso è censurata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 3, 4, e 5 c.p.c. in quanto laRTI, appellante la sentenza di I grado, non aveva contestato in alcunmodo le conclusioni cui era giunto il giudice di I grado, nel giudizio in cuila GOLDEN era risultata vittoriosa, in punto di nullità dell’atto diNumero registro generale 28257/2020Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 13641/2026Data pubblicazione 11/05/2026accertamento per erronea quantificazione della superficie soggetta atassazione.

Ne consegue che l’appello della RTI doveva essere dichiaratoinammissibile per mancata individuazione delle questioni e dei punticontestati della sentenza impugnata e dunque per mancanza di motivispecifici di impugnazione, in violazione dell’art. 53 c. 1 d.lgs. n. 546 del1992. Sul punto, peraltro, la GOLDEN aveva svolto specifica contestazionedi inammissibilità dell’appello, sulla cui eccezione la CTR non si è espressa,così violando l’art. 112 c.p.c. sotto il profilo già dedotto con il motivo n. 1.4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sonoinfondati.Invero, come anche argomento dalla controricorrente e come emergedalla lettura della sentenza impugnata, risulta che con l’atto di appello laRTI Riscossione aveva chiesto l’integrale riforma della sentenza di I grado,ritenendo illegittime le conclusioni del I giudice.

Invero, la sentenza diprimo grado risulta essere stata censurata integralmente in appello, senzaalcuna acquiescenza. La RTI aveva espressamente lamentato che il giudicedi I grado, sebbene avesse riconosciuto una mera duplicazione dellasuperficie tassabile, inspiegabilmente aveva annullato l’intero atto diaccertamento TARSU, invece di ridurre la superficie accertata in mq 388,come da perizia giurata del contribuente già prodotta in I grado. Inoltre,risulta dalla sentenza di II grado che la controricorrente aveva proposto,già in sede di mediazione, un ricalcolo della TARSU sulla base di diversametratura, accordo tuttavia non raggiunto con il contribuente.

Vaosservato che nel processo tributario l'onere d'impugnazione specifica,richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispettoall'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria silimiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni edargomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato giàdedotte in primo grado (Cass. n. 25191/2024). Non sussiste quindi illamentato vizio di ultrapetizione e di violazione della corrispondenza traNumero registro generale 28257/2020Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 13641/2026Data pubblicazione 11/05/2026chiesto e pronunciato lamentato dalla GOLDEN, tenuto conto che “nelprocesso tributario, in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello,quale mezzo di gravame volto al riesame della controversia nel merito enon limitato alla deduzione di vizi specifici, l'onere di impugnazionespecifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 può ritenersiassolto anche mediante la riproposizione, a sostegno dell'appello, delleragioni già dedotte in primo grado a fondamento dell'impugnazionedell'atto impositivo (da parte del contribuente) ovvero della legittimitàdell'accertamento (da parte dell'Amministrazione finanziaria), quando ildissenso investa la decisione nella sua interezza ovvero quando, dall'attodi gravame, interpretato nel suo complesso, le censure risultino comunquericavabili, ancorché implicitamente, in termini inequivoci. (Cassn. 2393 del 04/02/2026; n. 32838 del 19/12/2018).

La sentenza di IIgrado, nel caso di specie, in forza dell’appello così come presentato dalR.T.I., poteva quindi adottare una decisione di merito sostitutiva dellasentenza di I grado, con quantificazione della esatta pretesa tributaria,sulla base delle prove offerte dalle parti. Quanto al valore probatorio dellaperizia di parte prodotta del contribuente, la sentenza ha correttamentemotivato il proprio convincimento, in quanto ha rilevato che l’ufficioriscossore “aderisce facendo propria in ultima istanza l’indicazione dellasuperficie” proveniente dallo stesso contribuente, in ossequio al principioper il quale, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazioper le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituirefonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento delladecisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga correttae convincente (Cass. n. 6038 del 23/02/2022).

Quanto al tema dellaomessa pronuncia, da parte del giudice di secondo grado, in ordine allaspecifica contestazione di inammissibilità dell’appello avanzata dallaGOLDEN, con pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo giàdedotto con il motivo n. 1, si osserva che, per consolidata giurisprudenzaNumero registro generale 28257/2020Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 13641/2026Data pubblicazione 11/05/2026di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, pur inmancanza di un’espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dalgiudice comporta l’implicito rigetto delle questioni non trattate,presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico ilriconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr.

Cass. n.12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 7662/2020). Dunque, nelcaso di specie, non sussiste il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., poiché lapronuncia di accoglimento delle ragioni di RTI assunta dal collegio diseconde cure necessariamente presuppone l’implicito accertamentodell’infondatezza di tutte le lagnanze mosse dall’appellante, ivi compresaquella relativa alla inammissibilità dell’appello derivante dalla pretesamancata individuazione - da parte dell’appellante - delle questioni e deipunti contestati della sentenza impugnata e dunque della dedottamancanza di motivi specifici di impugnazione.5.

Con il terzo motivo di ricorso (erroneamente rubricato con il n.

4) laGOLDEN lamenta la illegittimità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 360, primo comma nn.. 3, 4, e 5 c.p.c. in relazione agli art. 112 e56 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto i giudici di II grado hannoomesso di esaminare il motivo di gravame non esaminato in I grado eritualmente riproposto in appello della GOLDEN in relazione allaprescrizione della pretesa creditoria per l’annualità 2011. Ciò in quantol’avviso di accertamento era stato notificato il 28.12.2017, quindi oltre ilquinto anno, censura già assorbita in I cure, per accoglimento del ricorsodella GOLDEN in punto di nullità dell’atto per oggettiva impossibilità dideterminare la superficie tassabile.5.1.

Il motivo è fondato. Invero, risulta dagli atti che la GOLDEN avevacorrettamente riproposto in appello la censura, assorbita in primo grado,relativa alla maturata decadenza in ordine all’avviso di accertamento perl’annualità 2011. Su tale censura, una volta accolto l’appello della RTIriscossione, i giudici di secondo grado non si sono pronunciati. SussisteNumero registro generale 28257/2020Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 13641/2026Data pubblicazione 11/05/2026quindi il vizio di omessa motivazione sullo specifico punto.

La sentenzedeve essere cassata con rinvio in quanto ai fini della decisione, ènecessario un accertamento di fatto sul presupposto relativo allaeventuale maturata decadenza in relazione alla data di inizio dellaoccupazione e, dunque, la sentenza va cassata con rinvio.6. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, disattesi iprimi due, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, indiversa composizione, provvederà a riesaminare la vicenda in esame sullascorta dei principi sopra affermati, disponendo anche per le spese diquesto giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, disattesi gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente