Ordinanza — n. 13601/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA.5.1972 e LICIA CUTAIA, nata adAgrigento il 4.10.1977, nella qualità di eredi di GIUSEPPINA CORSINI,nata il 28.5.1945 e deceduta il 13.7.2014, rappresentati e difesidall’avv. Alberto Cutaia del foro di Agrigento, elettivamente domiciliatiin Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte diCassazione.- Ricorrenti -controNumero registro generale 8296/2018Numero sezionale 2632/2026Numero di raccolta generale 13601/2026Data pubblicazione 10/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia inRoma, Via Portoghesi n. 12- Controricorrente -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per laSicilia – Palermo, n. 2880/2017, depositata il 2.8.2017Udita la relazione nella camera di consiglio del 20.3.2026 delConsigliere Livia De Gennaro.Rilevato che:1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13601/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Giuseppina Corsini impugnava con ricorso innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Agrigento l’avviso diaccertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale di Agrigento aveva accertato nei suoi confronti per l’anno2007, in via presuntiva, in virtù dell’art. 38, commi 4 e 5 del d.p.r.600/73 un maggior reddito; l’avviso emesso nei confronti della Corsiniera scaturito da un questionario inviato alla figlia Licia Cutaia da cui eraemerso che quest’ultima aveva acquistato un appartamento nell’anno2011 al prezzo di euro 400.000,00 e sulla base di tale acquistol’Agenzia delle Entrate aveva allargato le verifiche alla “famiglia fiscale”composta dalla ricorrente, dal marito Livio Cutaia e dalla figlia Licia.2.
Parole chiave
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.5.1972 e LICIA CUTAIA, nata adAgrigento il 4.10.1977, nella qualità di eredi di GIUSEPPINA CORSINI,nata il 28.5.1945 e deceduta il 13.7.2014, rappresentati e difesidall’avv. Alberto Cutaia del foro di Agrigento, elettivamente domiciliatiin Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte diCassazione.- Ricorrenti -controNumero registro generale 8296/2018Numero sezionale 2632/2026Numero di raccolta generale 13601/2026Data pubblicazione 10/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia inRoma, Via Portoghesi n. 12- Controricorrente -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per laSicilia – Palermo, n. 2880/2017, depositata il 2.8.2017Udita la relazione nella camera di consiglio del 20.3.2026 delConsigliere Livia De Gennaro.Rilevato che:1.
Giuseppina Corsini impugnava con ricorso innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Agrigento l’avviso diaccertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale di Agrigento aveva accertato nei suoi confronti per l’anno2007, in via presuntiva, in virtù dell’art. 38, commi 4 e 5 del d.p.r.600/73 un maggior reddito; l’avviso emesso nei confronti della Corsiniera scaturito da un questionario inviato alla figlia Licia Cutaia da cui eraemerso che quest’ultima aveva acquistato un appartamento nell’anno2011 al prezzo di euro 400.000,00 e sulla base di tale acquistol’Agenzia delle Entrate aveva allargato le verifiche alla “famiglia fiscale”composta dalla ricorrente, dal marito Livio Cutaia e dalla figlia Licia.2.
La Commissione Tributaria provinciale di Agrigento accoglieva ilricorso ritenendo che la ricorrente avesse dimostrato la sussistenza dirilevanti fonti patrimoniali , cointestati con la figlia e l’insussistenza peripotizzare un maggior reddito contestato.3. L’Ufficio proponeva appello avverso la sentenza innanzi alla CTRper la Sicilia innanzi al quale si costituivano i contribuenti in qualità dieredi , chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.4. La CTR accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio.Numero registro generale 8296/2018Numero sezionale 2632/2026Numero di raccolta generale 13601/2026Data pubblicazione 10/05/20265.
Avverso tale sentenza i contribuenti nella qualità di eredi diGiuseppina Corsini proponevano ricorso per cassazione basato su tremotivi. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.6. Il ricorso veniva avviato per la trattazione in camera di consiglioin prossimità della quale i ricorrenti depositavano memoria edocumentazione attestante l’avvenuta definizione agevolata dellacontroversia.Considerato che:- nelle more del procedimento, in data 14/05/2019, i ricorrentihanno aderito alla Definizione Agevolata prevista dal D.L.119/2018 (artt. 6-7), convertito in L. 136/2018, che consentivadi “chiudere” le controversie tributarie pendenti al 24/10/2018con l'Agenzia delle Entrate;- a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, la ricorrenteLicia Cutaia, figlia ed erede della defunta madre GiuseppinaCorsini, ha effettuato i pagamenti delle 20 rate concordate;- che in forza dei pagamenti regolari l’adesione alla definizioneagevolata produce effetti estintivi della controversia pendente,con la conseguenza si ritiene configurabile una sopravvenutacarenza di interesse alla prosecuzione del procedimento;- i ricorrenti hanno chiesto di prendere atto dell’adesione alladefinizione agevolata e del pagamento della complessiva sommadi €.23.832,00, effettuato a mezzo n. 20 modelli f24 dallaricorrente Licia Cutaia, nonché della sopravvenuta carenza diinteresse alla prosecuzione del giudizio e, per l’effetto, dichiararela cessazione della materia del contendere del giudizio.- Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e nonsussistono i presupposti processuali per l'applicazione delpagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13,Numero registro generale 8296/2018Numero sezionale 2632/2026Numero di raccolta generale 13601/2026Data pubblicazione 10/05/2026comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass.12/11/2015, n. 23175) P.Q.Mdichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere conspese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, il 20.3.2026Il Presidente(Roberta Crucitti)