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Ordinanza — n. 13543/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal extinguished due to parties' out-of-court settlement and waiver of litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13543/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant withdrew the lawsuit following an out-of-court settlement with the defendant. The appellant formally renounced the appeal on January 20, 2026, while the defendant accepted the settlement with offsetting costs. The court ruled that the judgment must be declared extinct as the statutory requirements for extinguishment were met by the parties' conduct.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, even without the counterparty's explicit acceptance, extinguishes the proceedings if the opposing party accepts the settlement, as the procedural acts aim solely to avoid liability for litigation costs.

Parole chiave

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extinction of proceedings withdrawal of appeal out-of-court settlement waiver of litigation offsetting costs CPC Article 390 judicial settlement deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
articolo 390 c.p
La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2317/16
Cass. n. 27359/21
2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass.
Cass. n. 10695/25
Cass., sez. un., n. 28182/20
Cass., sez. un., n. 28182/20,Cass.
Cass. n. 22714/24
28182/20,Cass. n. 22714/24 e Cass.
Cass. n. 17520/25
22714/24 e Cass. n. 17520/25).1.3.
Cass. n. 19560/15
Cass. n. 13408/17
Cass. n. 19071/18
n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass.
Cass. n. 25485/18
Cass. n. 25722/19
n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass.
Cass. n. 10140/20
25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass.
Cass. n. 6400/21
10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass.
Cass. n. 19599/22
6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass.
Cass. n. 11672/23
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Testo completo

o e difeso dall'avvocato Corrado Selvanetti;-ricorrente-controComune di Camaiore, rappresentato e difeso dall'avvocato RobertoCamero;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n.7/2020 depositata il 08/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere Gianmarco Calienno.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione TributariaRegionale della Toscana rigettava l’impugnazione proposta dalla societàDini Costruzione srl avverso la sentenza di primo grado avente ad oggettoun avviso di accertamento IMU per l’annualità 2013 emesso dal Comunedi Camaiore.2.

Avverso siffatta pronuncia, la società DINI proponeva ricorso incassazione.Numero registro generale 25599/2020Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 13543/2026Data pubblicazione 10/05/20263. Il Comune di Camaiore resisteva depositando controricorso.4. Il ricorrente, con atto di rinuncia al ricorso, chiedeva che il giudiziofosse dichiarato estinto, avendo le parti definito in via stragiudiziale lacontroversia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo il ricorrenterinunciato al ricorso in virtù della definizione in via stragiudiziale dellacontroversia e, al contempo, documentato l’accettazione della stessa daparte del Comune di Camaiore a spese compensate (cfr. l’atto di rinunciaal ricorso depositato in data 20 gennaio 2026).1.1.

La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenerel’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese delrinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass. n.10695/25).1.2. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c.,fino alla data dell’adunanza camerale (cfr.

Cass., sez. un., n. 28182/20,Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).1.3. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.2. Quanto alle spese del giudizio, nulla osta alla loro compensazione inconformità alla volontà delle parti sul punto.2.1. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ogniNumero registro generale 25599/2020Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 13543/2026Data pubblicazione 10/05/2026specificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr.

Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio, compensando tra le partile spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 12/2/2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO