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Ordinanza — n. 13536/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling notification requires receipt proof, not just mailing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13536/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the taxpayer's cassation appeal against the Regional Tax Commission's dismissal. The taxpayer argued the tax assessment notice was invalid because he never received it, while the tax authority claimed valid service via registered mail. The court held that merely mailing the notice is insufficient; proof of receipt or entry into the recipient's sphere of knowledge is mandatory under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The perfection of tax notice via registered mail requires proof of receipt or entry into the recipient's sphere of knowledge, not merely the act of mailing.

Parole chiave

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tax notice perfection registered mail proof notification validity tax appeal cassation receipt requirement corretta notificazione notifica per raccomandata notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
975/2021 dell’11 marzo 2021 respingeva l’appello della parteprivata, in base all’assorbente rilievo che la notificazione dell’attoimpositivo era stata validamente eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c..4.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo sono lamentati:(a)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.
Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 60 del d.P.R.
art. 140 c.p
975/2021 dell’11 marzo 2021 respingeva l’appello della parteprivata, in base all’assorbente rilievo che la notificazione dell’attoimpositivo era stata validamente eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c..4.
art. 2697 c.c
e dell’art. 2697 c.c..2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale:(i)di aver ritenuto, in contrasto con le emergenze processuali, chefosse stata prodotta in giudizio la raccomandata informativa spedita dalmesso notificatore ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 19668/2014
Cass. Sez. U. n. 10012/2021
n.19668/2014, Cass. Sez. U. n. 10012/2021, Cass.
Cass. n. 41212/2021
10012/2021, Cass. n. 41212/2021, Cass.
Cass. n. 22912/2025
Cass. n. 8397/2026
n.22912/2025, Cass. n. 8397/2026).È stato, altresì, precisato che la produzione dell’avviso di ricevimentosi rende necessaria anche in caso di notificazione eseguita anteriormentealla citata sentenza n.
Cass. n. 33525/2019
Cass. n. 33525/2019, Cass.
Cass. n. 32593/2024
Cass. n. 7671/2025
n.32593/2024, Cass. n. 7671/2025).3.7 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, dai quali non v’èragione di discostarsi, ha dunque errato la Commissione regionale nelritenere sufficiente la spedizione della raccomandata informativa ai fini delperfezionamento della notificazione ex art.
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Testo completo

ENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, entramberappresentate e difese ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA LOMBARDIA n. 975/2021 depositata l’11 marzo 2021, notificata il10 maggio 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1. Corrado Viazzo impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Varese:Numero registro generale 19591/2021Numero sezionale 3348/2026Numero di raccolta generale 13536/2026Data pubblicazione 10/05/2026(a)l’avviso notificato in data 28 giugno 2018 ai sensi dell’art. 29,comma 1, lett. b), del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) gli avevacomunicato l’avvenuta presa in carico delle somme richieste con l’avviso diaccertamento esecutivo n. T9301DD02424/2017 emesso nei suoi confrontidalla Direzione Provinciale di Varese dell’Agenzia delle Entrate;(b)la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecariasuccessivamente notificata il 6 settembre 2018 dalla stessa ADER ai sensidell’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.1.1 Deduceva di non aver ricevuto notificazione dell’atto impositivopresupposto.2.

La Commissione adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’enteimpositore e dell’agente della riscossione, dichiarava inammissibile ilricorso del contribuente, in quanto precluso dall’acquisita definitività delprodromico avviso di accertamento, regolarmente notificato e nonimpugnato nel termine di legge.3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, che consentenza n. 975/2021 dell’11 marzo 2021 respingeva l’appello della parteprivata, in base all’assorbente rilievo che la notificazione dell’attoimpositivo era stata validamente eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c..4.

Contro questa sentenza, notificata il 10 maggio 2021, CorradoViazzo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate e l’ADER hanno resistito con unicocontroricorso.6. Il Consigliere delegato dal Presidente di Sezione, ravvisatal’inammissibilità del ricorso, ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis, primocomma, c.p.c., una sintetica proposta di definizione accelerata delgiudizio, comunicata alle parti.Numero registro generale 19591/2021Numero sezionale 3348/2026Numero di raccolta generale 13536/2026Data pubblicazione 10/05/20267.

Entro quaranta giorni dalla comunicazione, con istanza sottoscrittadal suo difensore, il Viazzo ha chiesto la decisione.8. La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera diconsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c..1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’affermare che, ai fini delperfezionamento della notificazione dell’avviso di accertamentopresupposto, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in ragione dellaconstatata irreperibilità relativa del destinatario, era sufficiente provare laspedizione della raccomandata informativa prevista dalla citata norma.I giudici di secondo grado non si sarebbero, inoltre, avveduti del fattoche era stata acquisita al processo la prova del mancato perfezionamentodella detta notifica.2.

Con il secondo motivo sono lamentati:(a)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., il travisamentodella prova;(b)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale:(i)di aver ritenuto, in contrasto con le emergenze processuali, chefosse stata prodotta in giudizio la raccomandata informativa spedita dalmesso notificatore ai sensi dell’art. 140 c.p.c., laddove, invece, risultavaacquisita agli atti soltanto la «fotocopia di una facciata della bustapresumibilmente destinata a contenere» tale raccomandata;Numero registro generale 19591/2021Numero sezionale 3348/2026Numero di raccolta generale 13536/2026Data pubblicazione 10/05/2026(ii)di aver erroneamente considerato perfezionata la notifica dell’attoimpositivo, nonostante la mancata produzione dell’avviso di ricevimentodella raccomandata in parola.3.

I due motivi, che per la loro stretta connessione si prestano a unacongiunta disamina, sono fondati, nei termini di sèguito esposti.3.1 La CTR ha accertato in fatto che la notifica dell’avviso diaccertamento presupposto era stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.secondo il cd. rito degli irreperibili relativi.3.2 Essa ha ritenuto che nel caso di specie la procedura notificatoriadisciplinata dalla suddetta disposizione fosse stata correttamenteosservata, «[...] in quanto il messo notificatore, dopo aver constatato latemporanea assenza del destinatario e delle persone di cui all’art. 139c.p.c. e dopo aver svolto quattro accessi all’indirizzo di residenza delcontribuente in Luino, Via Belvedere n. 31 Fraz.

Cannella, [avev]aprovveduto al deposito, nonché all’affissione dell’avviso di deposito pressola Casa Comunale del Comune di appartenenza, informando il destinatariocon raccomandata a/r, con restituzione per compiuta giacenza».Nel prosieguo ha soggiunto che, «[q]uanto all’invio dellaraccomandata informativa con avviso di ricevimento n. 76761022025-8spedita il 20/12/2017, indicante il numero cronologico 27986, depositatain atti, l’agente notificatore [avev]a dato atto che il destinatario in data28/10/2017 non e[ra] stato reperito all’indirizzo di residenza (noncontestato), con conseguente perfezionamento della notifica per compiutagiacenza e [...] restituzione dell’atto al mittente».3.3 Ha, infine, rilevato che, «[...] trattandosi [...] di irreperibilità”relativa“, non e[ra] prevista la effettiva ricezione della raccomandatainformativa, essendo sufficiente la prova della spedizione al destinatario».3.4 Tale ultima affermazione si appalesa giuridicamente erronea.3.5 Con sentenza n. 3 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiaratoillegittimo l’art. 140 c.p.c. nella parte in cui, secondo il diritto vivente,Numero registro generale 19591/2021Numero sezionale 3348/2026Numero di raccolta generale 13536/2026Data pubblicazione 10/05/2026prevede che nei confronti del destinatario la notifica si perfeziona con laspedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimentodella stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.La richiamata pronuncia di incostituzionalità si fonda sul rilievo che ladisposizione in esame, facendo decorrere i termini per la tutela in giudiziodel destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilitàdell’atto a lui notificato, contrasta con gli artt. 3 e 24 della Cartafondamentale, in quanto realizza un bilanciamento non ragionevole fra gliinteressi del notificante e quelli del destinatario stesso.3.6 Sulla scia del dictum del giudice delle leggi, questa Corteregolatrice ha ripetutamente statuito che, ai fini della prova dell’avvenutoperfezionamento della notificazione dell’atto impositivo effettuata ai sensidell’art. 140 c.p.c., occorre depositare l’avviso di ricevimento dellaraccomandata informativa prevista dalla detta norma, giacchè soltantodalle annotazioni su di esso apposte dall’agente postale è possibileverificare se l’atto sia stato effettivamente ricevuto dal destinatario o siaquantomeno entrato nella sua sfera di conoscibilità (cfr.

Cass. Sez. U. n.19668/2014, Cass. Sez. U. n. 10012/2021, Cass. n. 41212/2021, Cass. n.22912/2025, Cass. n. 8397/2026).È stato, altresì, precisato che la produzione dell’avviso di ricevimentosi rende necessaria anche in caso di notificazione eseguita anteriormentealla citata sentenza n. 3 del 2010, stante l’efficacia retroattiva dellepronunce della Corte costituzionale (cfr. Cass. n. 33525/2019, Cass. n.32593/2024, Cass. n. 7671/2025).3.7 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, dai quali non v’èragione di discostarsi, ha dunque errato la Commissione regionale nelritenere sufficiente la spedizione della raccomandata informativa ai fini delperfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c. nei confronti deldestinatario.Numero registro generale 19591/2021Numero sezionale 3348/2026Numero di raccolta generale 13536/2026Data pubblicazione 10/05/20263.8 Il collegio di seconde cure si è, inoltre, limitato ad accertarel’avvenuta produzione della «raccomandata informativa con avviso diricevimento n. 76761022025-8 spedita il 20/12/2017», senza tuttaviachiarire -a fronte della specifica censura sollevata sul punto dalcontribuente con l’atto di appello, riprodotta nel corpo del ricorso percassazione in osservanza dell’onere imposto dall’art. 366, primo comma,num. 6, c.p.c.- se fosse stato depositato anche il suddetto avviso, unicodocumento idoneo ad attestare l’esito della raccomandata di cui trattasi.4.

Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giàCTR) della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a unnuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopraespressi.4.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 21 aprile 2026.Il PresidenteLucio Napolitano