Cassation court declares tax appeal extinguished due to plaintiff's withdrawal with full cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit with full cost compensation. Herambiente Spa had previously withdrawn its appeal to the Regional Tax Commission, prompting the Agency to accept this stance. The court ruled that the withdrawal was timely and valid, necessitating the extinction of the proceedings and the mutual cancellation of legal expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002: A party's withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings without requiring the opponent's acceptance, and such extinction precludes the application of special cost-sharing rules when the parties mutually agree to waive expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
all'avvocato Michele Aureli unitamenteall’avvocato Federico Fonzi;-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna n.982/2019 depositata il 20/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere Gianmarco Calienno.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione TributariaRegionale dell’Emilia Romagna, previo rigetto dell’eccezione diinammissibilità dell’appello, accoglieva il gravame dell’Agenzia delleEntrate, ritenendo, in sintesi, che l’immobile di cui la contribuenteHerambiente spa aveva chiesto l’accatastamento in categoria E, nonpotesse essere iscritto in tale categoria.Numero registro generale 612/2020Numero sezionale 3743/2026Numero di raccolta generale 13525/2026Data pubblicazione 10/05/20262.
Avverso siffatta pronuncia, Herambiente spa proponeva ricorso incassazione affidandosi ad un unico motivo.3. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente, con atto dirinuncia al ricorso, chiedeva che il giudizio fosse dichiarato estinto, aspese interamente compensate, in ragione dell’intervenuta accettazionedella controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo il ricorrenterinunciato al ricorso, a spese interamente compensate, per essereintervenuta accettazione della controricorrente (cfr. l’atto di rinuncia alricorso depositato in data 20 aprile 2026).2.
La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenerel’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese delrinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass. n.10695/25).3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c.,fino alla data dell’adunanza camerale (cfr.
Cass., sez. un., n. 28182/20,Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.5. Quanto alle spese del giudizio, nulla osta alla loro integralecompensazione in considerazione della conforme volontà delle parti sulpunto, tenuto conto della menzionata accettazione della controricorrente.6. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diNumero registro generale 612/2020Numero sezionale 3743/2026Numero di raccolta generale 13525/2026Data pubblicazione 10/05/2026una norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr.
Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio, compensando interamentetra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 30/04/2026.Il PresidenteGiacomo Maria Stalla