Cassation court declares appeal extinguished due to plaintiff's withdrawal following a settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit after reaching a settlement agreement with the opposing party. Although the municipality did not formally appear in court, the plaintiff's act of renunciation was deemed sufficient to terminate the proceedings without requiring the defendant's acceptance. The court ruled that the judgment's nature as an extinction order rather than a rejection meant no specific costs ruling was necessary given the parties' prior agreement on expense compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A withdrawal from an appeal extinguishes the proceedings immediately upon filing, rendering the judgment an extinction order that precludes the application of special cost allocation rules absent a specific statutory mandate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e-controComune di Palazzuolo sul Senio in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n.405/2019 depositata il 04/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere Gianmarco Calienno.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione TributariaRegionale della Toscana rigettava l’appello di Franco Donati avverso lasentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuentecontro l’invito di pagamento per TARI 2016.2.
Avverso siffatta pronuncia, Franco Donati proponeva ricorso incassazione affidandosi a tre motivi.Numero registro generale 29635/2019Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 13524/2026Data pubblicazione 10/05/20263. Il Comune di Palazzuolo sul Senio non si costituiva in giudizio,rimanendo intimato.4. Il ricorrente, con atto di rinuncia al ricorso, chiedeva che il giudiziofosse dichiarato estinto, essendo le parti addivenute ad un accordo diconciliazione che aveva definito tutte le controversie pendenti, concompensazione delle spese di lite, e la causa, alla camera di consiglio del25/2/2026, udita la relazione del Consigliere designato, GianmarcoCalienno, veniva decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo il ricorrenterinunciato al ricorso, per essere intervenuto tra le parti un accordo diconciliazione (cfr. l’atto di rinuncia al ricorso depositato in data 13 febbraio2026, al quale è stato allegato l’accordo del 23/1/2024).2. La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 del c.p.c. sono finalizzati adottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spesedel rinunciante (cfr.
Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass. n.10695/25).3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c.,fino alla data dell’adunanza camerale (cfr. Cass., sez. un., n. 28182/20,Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.5. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, inmancanza di costituzione del Comune intimato (cfr.
Cass. n. 10695/25),fermo restando che le parti, con l’accordo di conciliazione testémenzionato, avevano stabilito che dovessero intendersi come compensate.Numero registro generale 29635/2019Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 13524/2026Data pubblicazione 10/05/20266. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr.
Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo Maria Stalla