Cassation court declares tax appeal extinguished due to plaintiff's withdrawal following settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished after the plaintiff voluntarily withdrew the lawsuit following a settlement agreement reached between the parties. The plaintiff argued for the dismissal based on this conciliation, while the defendant remained unrepresented in the proceedings. The court ruled that the withdrawal was a unilateral act sufficient to terminate the case without requiring the opponent's acceptance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; The withdrawal of an appeal constitutes a unilateral act that extinguishes the proceedings without necessitating the acceptance of the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e-controComune di Palazzuolo sul Senio in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n.404/2019 depositata il 04/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere Gianmarco Calienno.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione TributariaRegionale della Toscana accoglieva l’appello del Comune di Palazzuolo sulSenio, dichiarando, in riforma della sentenza impugnata, la legittimità deldiniego opposto dal Comune al contribuente Franco Donati in relazionealla richiesta da parte del medesimo di applicazione dell’agevolazione TARINumero registro generale 29629/2019Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 13523/2026Data pubblicazione 10/05/2026per le annualità 2014 e 2015 in ragione della distanza tra il punto diraccolta e l’accesso alla strada pubblica.2.
Avverso siffatta pronuncia, Franco Donati proponeva ricorso incassazione affidandosi a tre motivi.3. Il Comune di Palazzuolo sul Senio non si costituiva in giudizio,rimanendo intimato.4. Il ricorrente, con atto di rinuncia al ricorso, chiedeva che il giudiziofosse dichiarato estinto, essendo le parti addivenute ad un accordo diconciliazione che aveva definito tutte le controversie pendenti, concompensazione delle spese di lite, e la causa, alla camera di consiglio del25/2/2026, udita la relazione del Consigliere designato, GianmarcoCalienno, veniva decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo il ricorrenterinunciato al ricorso, per essere intervenuto tra le parti un accordo diconciliazione (cfr. l’atto di rinuncia al ricorso depositato in data 13 febbraio2026, al quale è stato allegato l’accordo del 23/1/2024).2. La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sonofinalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condannaalle spese del rinunciante (cfr.
Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 eCass. n. 10695/25).3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 delcodice di procedura civile, fino alla data dell’adunanza camerale (cfr.Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.Numero registro generale 29629/2019Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 13523/2026Data pubblicazione 10/05/20265.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, inmancanza di costituzione del Comune intimato (cfr. Cass. n. 10695/25),fermo restando che le parti, con l’accordo di conciliazione appenamenzionato, avevano stabilito che dovessero intendersi come compensate.6. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr.
Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo Maria Stalla