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Ordinanza — n. 13509/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes tax appeal for missing ruling on separate IRAP tax item.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13509/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court quashed a second-instance tax court decision that had dismissed an appeal against a tax assessment. The lower court ruled the assessment invalid because the underlying recovery notice was annulled, but failed to address the separate IRAP tax item which had its own legal basis. The Court found this omission constituted a violation of procedural rules requiring a decision on every distinct claim.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; The omission of a ruling on an independently assessable claim constitutes a violation of the principle of decisional moment, requiring the court to explicitly decide on every distinct request.

Parole chiave

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omessa pronuncia momento decisorio cartella di pagamento imposta IRAP violazione cod. proc. civ. ricorso per cassazione giustizia tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
5730).I principi richiamati confermano che l’assenza di qualsiasi statuizione sulcapo relativo alla partita IRAP integra omessa pronuncia e, dunque,violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si denuncia,ai sensi dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ.Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si denuncia,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992
Artt. 91 e seguenti cod. proc. civ.
art. 112 cod.proc. civ
civ., la violazione dell’art. 112 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Cass., 4 gennaio 2024, n. 272
Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616
Cass., 16 luglio 2018, n. 18797
1616; Cass., 16 luglio 2018, n. 18797; Cass., 27 novembre 2017,n.
Cass., 27 novembre 2017, n. 28308
Cass., 3 marzo 2020, n. 5730

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Testo completo

o e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controEds Infrastrutture Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Leto-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilian. 31/2025 depositata il 03/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere Salvatore Leuzzi.Numero registro generale 5188/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 13509/2026Data pubblicazione 09/05/2026La società EDS Infrastrutture S.p.A. proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Messina avverso la cartella dipagamento recante, da un lato, l’iscrizione a ruolo a titolo straordinariodelle somme pretese con l’avviso di recupero relativo al credito d’impostaper l’anno 2011 e, dall’altro, l’iscrizione a ruolo a titolo ordinariodell’imposta IRAP per l’anno 2015.

La contribuente deduceva l’inesistenzadi un fondato pericolo che potesse legittimare la riscossione straordinaria ela carenza di motivazione della cartella.Nel corso del giudizio di primo grado la società depositava la sentenza conla quale era stato annullato l’atto di recupero presupposto dalla cartellaimpugnata. La Commissione provinciale, preso atto del venir meno dell’attoprodromico, accoglieva il ricorso, ritenendo che la caducazione dell’attoimpositivo fondante determinasse l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo a titolostraordinario e, quindi, della cartella impugnata.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, sostenendo la legittimitàdell’iscrizione straordinaria e ribadendo la sussistenza del fondato pericoloalla riscossione delle imposte.

La Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia rigettava il gravame, rilevando che la sentenza di primogrado aveva annullato la cartella unicamente in ragione dell’annullamentogiudiziale dell’atto presupposto e che le censure dell’Ufficio, incentrate sulpericolo, non coglievano la ratio decidendi della pronuncia appellata. Lastessa Corte liquidava le spese in favore della contribuente.Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso percassazione, articolato in due motivi.La società resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia, sulNumero registro generale 5188/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 13509/2026Data pubblicazione 09/05/2026rilievo che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel rigettarel’appello dell’Ufficio, non avrebbe adottato alcuna statuizione su unaquestione di merito ritualmente devoluta con il gravame, con conseguentedifetto del necessario momento decisorio su un capo autonomamenteapprezzabile.Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.Dagli atti di causa risulta che la cartella di pagamento impugnata (n.09720200047591628000) recava contestualmente: (a) l’iscrizione a ruolostraordinario delle somme pretese in forza dell’avviso di recupero delcredito d’imposta relativo all’anno 2011; (b) l’iscrizione a ruolo ordinarioper IRAP, scaturente da controllo automatizzato, indicata nel dettaglio degliaddebiti come ruolo n. 2020/250177, per un importo complessivo di euro102.003,58.La sentenza di primo grado ha annullato la cartella sul presupposto delvenir meno dell’atto impositivo prodromico, in ragione dell’intervenutoannullamento giudiziale dell’avviso di recupero fondante l’iscrizionestraordinaria.

Tale statuizione, tuttavia, risulta ancorata alla sola pretesa darecupero del credito d’imposta 2011 e non reca alcuna autonoma decisionein ordine alla distinta iscrizione a ruolo ordinaria per IRAP (ruolo n.2020/250177), la quale trae origine da un diverso procedimento (controlloautomatizzato) e da un differente titolo.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, investita dell’appellodell’Amministrazione finanziaria, ha rigettato il gravame sul rilievo che essonon cogliesse la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondatasull’annullamento giudiziale dell’atto presupposto (avviso di recupero2011), precisando che la decisione era resa in considerazione di un fattosopravvenuto e senza cognizione del merito.

Così statuendo, tuttavia, lapronuncia di appello non affronta né decide la questione relativa allalegittimità della distinta partita IRAP iscritta a ruolo ordinario (ruolo n.2020/250177), la quale costituisce un capo autonomo della cartella e nonNumero registro generale 5188/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 13509/2026Data pubblicazione 09/05/2026può ritenersi travolta ipso iure dall’annullamento dell’avviso di recupero,essendo fondata su diverso titolo e su una sequenza procedimentalepropria. Ne deriva l’omissione del necessario momento decisorio sul capoIRAP, integrante violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Ciò posto, deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui ilvizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito siconfigura quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda,intendendosi per tale ogni richiesta diretta ad ottenere l’attuazione concretadi una volontà di legge, su cui deve essere emessa pronuncia diaccoglimento o di rigetto (Cass., 4 gennaio 2024, n. 272;

Cass., 26 gennaio2021, n. 1616; Cass., 16 luglio 2018, n. 18797; Cass., 27 novembre 2017,n. 28308).Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momentodecisorio, esso ricorre quando sia stato completamente omesso ilprovvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ossiaquando il giudice non decida su capi di domanda autonomamenteapprezzabili o su eccezioni proposte; per contro, il mancato o insufficienteesame delle argomentazioni delle parti integra un vizio diverso, attinenteall’attività motivazionale, senza mancanza del momento decisorio (Cass., 3marzo 2020, n. 5730).I principi richiamati confermano che l’assenza di qualsiasi statuizione sulcapo relativo alla partita IRAP integra omessa pronuncia e, dunque,violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si denuncia,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.15 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e seguenti cod. proc. civ., inmateria di spese di lite, deducendosi che la Corte territoriale avrebbeproceduto a una liquidazione non adeguatamente motivata e comunquenon conforme al principio della soccombenza.Numero registro generale 5188/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 13509/2026Data pubblicazione 09/05/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo.Cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione.

Rinvia lacausa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio allaCorte di giustizia tributaria regionale della Sicilia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti