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Ordinanza Interlocutoria — n. 13475/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural defect in notification requiring renewal within 60 days.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13475/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal against a regional tax commission decision due to a procedural defect in the notification of the appeal. The tax authority argued the appeal was valid, while the taxpayer failed to appear and did not cure the notification error. The court ruled that personal notification without the lawyer's acceptance renders the notification voidable, mandating a remand for proper service.

Regesto Legislator

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Art. 291, comma 1 c.p.c.; Art. 156, comma 2 c.p.c.: Notification of a cassation appeal to the party personally but not to their lawyer does not create non-existence but nullity, which is curable by renewal or intervention via counter-appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal notification tax procedure defect personal service requirement voidable notification remand for renewal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291, comma 1 c.p.c.
Art. 156, comma 2 c.p.c.
291, comma 1, c.p.c.con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione dellaparte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regolagenerale dettata dall’art. 156, comma 2, c.p.c., applicabile anche algiudizio di legittimità (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24450/2017
156, comma 2, c.p.c., applicabile anche algiudizio di legittimità (Cass. n. 24450/2017;
Cass. n. 15236 del 2014

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Testo completo

a e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controPRIMATIST BY BRUNO ABBATE S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Lombardia n. 3193/2018, depositata l’11 luglio2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.Numero registro generale 34634/2019Numero sezionale 2667/2026Numero di raccolta generale 13475/2026Data pubblicazione 09/05/20261. – In sede di verifica della spettanza di un credito IVArichiesto a rimborso dalla società di leasing “Banque Populaire Coted’Azur (BPCA)”, concessionaria dei finanziamenti ad alcuni clientidella Primatist By Bruno Abbate S.r.l. (avente come attività lacostruzione e la vendita di imbarcazioni da diporto), l’Ufficiodell’Agenzia delle entrate riscontrava l’indicazione, nelle fattureemesse dalla società Primatist nei confronti di BPCA, degli accontiricevuti direttamente dagli utilizzatori delle barche da diportotramite permuta (raramente anche tramite assegno) per unammontare complessivo di euro 1.532.828,00.

A seguito dellasegnalazione del suddetto ufficio, venivano emessi - nei confrontidella società in epigrafe - gli avvisi di accertamentoT9KCOBM01186( 2009) e T9KCOBM00003 (2010).Avverso gli atti sanzionatori, la società ha proposto ricorsoinnanzi alla Commissione tributaria provinciale.Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.Con sentenza n. 144/02/2016, depositata il 19 aprile 2016, laCommissione tributaria provinciale di Como, riuniti i ricorsi, haannullato gli atti di contestazione.2. – Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponevaappello.Si costituiva l’intimata chiedendo il rigetto dell’appello.Con sentenza n. 3193/2018, depositata l’11 luglio 2018, laCommissione tributaria regionale della Lombardia ha respintol’appello.3.

– L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.La contribuente non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 34634/2019Numero sezionale 2667/2026Numero di raccolta generale 13475/2026Data pubblicazione 09/05/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c..La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va rilevato un vizio di notifica delricorso.La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmentee non al suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullitàdella notificazione, sanabile ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c.con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione dellaparte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regolagenerale dettata dall’art. 156, comma 2, c.p.c., applicabile anche algiudizio di legittimità (Cass. n. 24450/2017;

Cass. n. 15236 del2014).In atti è stata prodotta documentazione relativa alla notificaalla parte personalmente ma non al difensore, mancando ilmessaggio di accettazione nei confronti di quest’ultimo.2. – Va dunque disposto il rinvio a nuovo ruolo conl’assegnazione del termine di 60 giorni per la rinotifica del ricorso. P.Q.Mdispone il rinvio a nuovo ruolo e assegna il termine di 60 giorni perla rinotifica del ricorso dalla comunicazione della presenteordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 24 marzo 2026.La PresidenteTania Hmeljak