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Ordinanza — n. 13472/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming omitted decisive fact regarding business activity classification in tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13472/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court omitted a decisive fact regarding the classification of business activities. The taxpayer argued the Regional Tax Court failed to address the prevalence of land-moving activities versus other sector studies, while the tax agency maintained the evidence supported the original classification. The court ruled that the lower court had already examined the factual issue and that the appellant's complaint amounted to a challenge against the reasoning rather than a distinct omission of a historical fact.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The omission of examination of a decisive fact does not constitute a ground for cassation if the relevant historical fact was already considered by the court of first instance, even if not explicitly detailed in the judgment.

Parole chiave

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omitted decisive fact tax activity classification business sector studies tax appeal inadmissibility historical fact requirement valutazione del reddito ripresa dell'imposta sul valore aggiunto dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014
Cass. n. 13024 del 2022
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Testo completo

so;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia n. 4191/02/2024, depositata il 31.05.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal consigliere Tania Hmeljak.RILEVATO CHE- La CTP di Messina accoglieva il ricorso proposto da MerullaSalvatore avverso l’avviso di accertamento per Irpef e altro, inrelazione all’anno di imposta 2011, con il quale era statoNumero registro generale 815/2025Numero sezionale 3138/2026Numero di raccolta generale 13472/2026Data pubblicazione 09/05/2026rideterminato il suo reddito d’impresa sulla base degli studi disettore;- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate osservando, per quanto ancora qui interessa, che:- la documentazione versata in atti dal contribuente risultava inidoneaad inficiare la validità della pretesa tributaria, avendo la CTP erratonel ritenere che il codice di attività posto alla base degli studi disettore non riflettesse la situazione reale;- l’Ufficio aveva determinato il codice dell’attività sulla scorta dei datidichiarati dal contribuente nel modello per la comunicazione dei datirilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dalle fattureemesse dalla ditta.

In particolare, era stato ritenuto che la effettivamovimento terra" dello studio di settore UG69U, caratterizzato dallaspecializzazione nell'attività di movimento terra, realizzata in proprioper un committente ed organizzata in forma individuale mediantebeni strumentali;- il primo giudice aveva attribuito erroneamente rilevanza allacircostanza che nell'anno di imposta 2010 il contribuente avevaottenuto l'archiviazione della posizione selezionata per il controllodegli studi di settore, senza considerare che ogni periodo di impostaha una sua autonomia in quanto ogni anno fiscale comporta unrapporto giuridico distinto;- pertanto, legittimamente l'Ufficio aveva ritenuto sulla base delladocumentazione prodotta, che, per l'anno 2011, l'attività di cui alcodice 099001 fosse solo marginale e che fosse prevalente l'attività dimovimentazione terra, giungendo a conclusioni diverse a quelleassunte per l'anno di imposta 2010;Numero registro generale 815/2025Numero sezionale 3138/2026Numero di raccolta generale 13472/2026Data pubblicazione 09/05/2026- il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo illustrato con memoria;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.CONSIDERATO CHE- Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, per avere la CGT-2 omesso di pronunciarsi in ordine allaprevalenza dell’attività di “lavori attinenti ad estrazione e altre attivitàdi cava”, esercitata dall’impresa nell’anno d’imposta 2011, comedimostrato dalla documentazione contabile e fiscale versata in atti, dacui risultava che la quasi totalità dei ricavi conseguiti discendeva dallavendita di sabbia, pietrisco, ciottolame, grigliato, ghiaietto, misto dicava ecc. e, dunque, dall’attività di “lavori attinenti ad estrazione ealtre attività di cava”, per cui risultava evidente che l’Ufficio avrebbedovuto ascrivere l’attività espletata dal contribuente alla categoriacon codice Ateco 09.90.01 e, per l’effetto, applicare lo studio disettore VD04A, in luogo del codice 45.21.1 e 45.21.2, relativoall’attività “lavori generali costruzioni edifici e lavori ingegneria civile”,e dello studio di settore TG69U, applicato in sede di accertamento;evidenzia come la corretta categoria di attività e lo studio di settoreappropriato non avrebbero fatto rilevare alcuna discrasia tra i ricavidichiarati e quelli effettivamente conseguiti, come era avvenuto perl’anno d’imposta 2010;- il motivo è inammissibile;- occorre rammentare, in proposito, che, in via generale, allafattispecie in esame si applica l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenzaNumero registro generale 815/2025Numero sezionale 3138/2026Numero di raccolta generale 13472/2026Data pubblicazione 09/05/2026impugnata pubblicata in data 31.05.2024); con detta novella è statointrodotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia);- si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci diindicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico",il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, dacui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività";- resta fermo che l'omesso esame di elementi istruttori non integra,di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass.

Sez. U. n.8053 del 2014);- l’omesso esame di documenti, quali la documentazione contabile efiscale, non integra, quindi, il vizio denunciato;- nel richiedere, poi, che il vizio riguardi l’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, ossia un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenzarisulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituitooggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, l'art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella sua nuova formulazione,esclude le mere questioni o argomentazioni difensive che noncostituiscono "fatto storico" (Cass. n. 13024 del 2022);Numero registro generale 815/2025Numero sezionale 3138/2026Numero di raccolta generale 13472/2026Data pubblicazione 09/05/2026- il ricorrente ha censurato, in realtà, una insufficiente ed erroneamotivazione della sentenza impugnata in ordine ad alcuni aspetti divalutazione delle prove, con ciò attingendo l’apprezzamento el’articolata motivazione del giudice di merito, al fine di provocare unnuovo accertamento in fatto, non consentito in questa sede;- diversamente da quanto lamentato dal contribuente la CGT-2 hacomunque esaminato la questione della prevalenza dell’attività,escludendo che la documentazione versata in atti dal contribuentefosse idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, avendol'Ufficio ritenuto, sulla base della documentazione prodotta, che perl'anno 2011 l'attività di cui al codice 099001 fosse solo marginale eche fosse prevalente l'attività di movimentazione terra, tenuto contoche il codice dell’attività era stato individuato sulla scorta dei datidichiarati dal contribuente nel modello per la comunicazione dei datirilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dalle fattureemesse dal contribuente;- il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente vacondannata al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna Merulla Salvatoreal pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese delgiudizio, che liquida in € 5.900,00, oltre alle spese prenotate adebito;ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 815/2025Numero sezionale 3138/2026Numero di raccolta generale 13472/2026Data pubblicazione 09/05/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida